Venerdì 19 Aprile 2024

Civilis: scoperta nuova discarica abusiva a Manfredonia

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Ieri pomeriggio, nella nuova zona industriale di Manfredonia Sud sulla S.S.89 verso Foggia, le Guardie Ecologiche Ambientali del Corpo Volontari CIVILIS, Bissanti Antonio e Rignanese Giovanni con il Comandante Giuseppe Marasco, durante il servizio di controllo del territorio a tutela dell’ambiente, hanno individuato un’altra discarica abusiva. Nell’area venivano smaltite sostanze fortemente inquinanti. Delle foto effettuate sul terreno avrebbero infatti evidenziato la presenza di sostanze quali: oli minerali, amianto e plastica (vedi foto di Odeon). La discarica interessata corre il rischio di inquinamento delle falde sottostanti.

Le indagini sono state affidate al Comando Stazione di Manfredonia  del Corpo Forestale dello Stato in collaborazione col Nucleo di Polizia Ambientale delle Polizia Locale e delle Guardie Ecologiche Ambientali del Corpo Volontari CIVILIS del Comandante Giuseppe Marasco.

Dura la reazione di Giuseppe Marasco Comandante del Corpo CIVILIS,  che ancora una volta richiama l’attenzione sulla difficile situazione ambientale di Manfredonia e dell’intera Provincia di Foggia. «Questo è un territorio martoriato, qui sono concentrate numerose discariche, basta guardarsi intorno. ll territorio ha dato tutto quello che poteva, è ora di finirla. Il paradosso è  il piano nazionale che definisce il sud   ‘a vocazione discariche’. Noi non siamo d’accordo, anzi lodiamo ed apprezziamo il lavoro che egregiamente stanno svolgendo tutto lo staff dell’Assessorato All’Ambiente del Comune di Manfredonia coordinato dall’Assessore Avv. Adamo Brunetti. Inoltre abbiamo  inviato a tutte le Autorità la relazione di servizio, per una bonifica di tutta l’area. Bonificare significherebbe rilanciare anche dal punto di vista occupazionale( vedi ex Enichem ecc.). Per quello che è successo nello specifico ci attiveremo subito e faremo pressioni affinché vengano appurate  tutte le responsabilità sia pubbliche che private».

Addetto Stampa e P.R. Civilis Michele Lupoli

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Commenti

  • come del resto risultava previsto dal quinto comma dell’art. 18 del D.M. 25 ottobre 1999 n. 471, in base al quale “nel caso in cui il sito inquinato sia oggetto … delle procedure concorsuali di cui al R.D. 16 marzo 1942 n. 267, il Comune domanda l’ammissione al passivo ai sensi degli artt. 93 e 101 del decreto medesimo per una somma corrispondente all’onere di bonifica preventivamente determinato in via amministrativa” (Cons. Stato sez. V, 25 gennaio 2005, n. 136; T.A.R. Toscana, sez. II, 1 agosto 2001, n. 1318; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 10 maggio 2005, n. 1159; T.A.R. Lazio, Latina, 12 marzo 2005, n. 304)

    Angelo 06/05/2014 15:56 Rispondi
  • Al di là della dissonanza contenuta all’articolo 245.2 D.Lgs. 152/2006 (Vds. nota 9), è possibile confermare che dal combinato disposto degli artt. 244, 250 e 253 del Codice ambiente si ricava che, nell’ipotesi di mancata esecuzione degli interventi ambientali in esame da parte del responsabile dell’inquinamento, ovvero di mancata individuazione dello stesso – e sempreché non provvedano né il proprietario del sito, né altri soggetti interessati – le opere di recupero ambientale sono eseguite dalla P.A. competente, che potrà rivalersi sul soggetto responsabile oppure esercitare, ove la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti sul terreno oggetto dei medesimi interventi, nei limiti del valore dell’area bonificata (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 10 luglio 2007, n. 5355; T.A.R. Toscana, Sez. II, 17 settembre 2009, n. 1448)

    Cosimo 06/05/2014 15:52 Rispondi
  • Ma noi potremmo richiamare la previsione di cui all’art. 245, comma 2, del D.Lgs. 152/2006: « È comunque riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi dì bonifica necessari nell’ambito del sito in proprietà o disponibilità »

    Renzo 06/05/2014 15:47 Rispondi
  • Mi auguro,ogni intervento immediato od a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza di cui alla lett. t) in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito ed a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente.

    Enzo 06/05/2014 15:39 Rispondi
  • ciò che è stato sarà e ciò che si è fatto si rifarà; non c’è niente di nuovo sotto il sole.
    Quindi ci limitiamo a proporla come mera opinione che, una volta detta, lascia spazio alla nota filastrocca: stretta la foglia, larga la via, dite la vostra che ho detto la mia!

    Paolo 06/05/2014 15:30 Rispondi

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