Martedì 5 Novembre 2024

Il Tar boccia tutti i ricorsi contro il commissariamento dell'Asp S.M.A.R.

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“Non appare, pertanto, comprensibile quale possa essere l’interesse processuale concreto ed attuale all’annullamento di un provvedimento, quale quello impugnato, che lungi dal danneggiare le scelte istituzionali del Comune di Manfredonia, offre a quest’ultimo l’occasione per riprendere il controllo della gestione amministrativa dei servizi alla persona erogati tramite l’Azienda Pubblica S.M.A.R., ove a ciò il detto Comune risulti effettivamente interessato”. 

Con queste parole, tra le altre, il Tar della Puglia ha respinto  il ricorso presentato dal Comune di Manfredonia, contro la Regione Puglia e l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – S.M.A.R. di Manfredonia, nei confronti di Angela Egidio, attuale Commissario straordinario, per l’annullamento – del Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Puglia n. 405 del 28 maggio 2014, recante scioglimento del Consiglio di Amministrazione e la nomina di un Commissario Straordinario per l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – S.M.A.R. di Manfredonia.

Il commissariamento e lo scioglimento del Cda. Il Comune di Manfredonia aveva impugnato dinanzi al Tar Puglia di Bari il citato Decreto di scioglimento, ritenendone,  la manifesta illegittimità, in quanto “le designazioni alla carica di consigliere di amministrazione competevano e competono al Comune di Manfredonia stesso”. Nel merito, “l’annullamento del Decreto Presidenziale veniva chiesto in quanto in esso si ravvisavano plurimi vizi di legittimità, fra cui violazione di legge, eccesso di potere, sviamento ed ingiustizia grave e manifesta, poiché frutto dell’esercizio da parte della Regione di un potere, in tesi, meramente sostitutivo e non autonomo necessitato”.

“Ci si doleva, altresì, della avvenuta sovrapposizione in via esclusiva della attività della Regione alla valutazione concordata con il Comune di Manfredonia, così come prevista dalla legge ai fini dell’accertamento cooperativo in ordine alla sussistenza dei presupposti legali per la rimozione del Consiglio di Amministrazione e per la declaratoria del suo scioglimento, in ciò ravvisandosi una violazione del principio di leale collaborazione fra enti appartenenti a diversi livelli di governo del territorio”.

A tal proposito, come scritto nella sentenza dai magistrati del Tar “non vi è, peraltro, alcuna forma di interferenza fra la potestà di scioglimento del Consiglio di Amministrazione, in quanto “prendendo le mosse dall’esame del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 344 del 25 marzo 2010, in atti, con il quale la Regione disponeva la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – S.M.A.R. di Manfredonia, da esso può evincersi che tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione oggi disciolto con l’emanazione dell’impugnato provvedimento venivano nominati direttamente dalla Regione; (…) “ed a  tale nomina si giungeva in seguito all’inerzia del Comune di Manfredonia nell’esercizio della propria competenza alla designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione stesso”.

“L’avvenuto scioglimento del detto organo, pertanto, lungi dal pregiudicare l’interesse istituzionale dell’Ente ricorrente, permette, al contrario, da parte di quest’ultimo una nuova manifestazione del potere di nomina in passato non esercitato”.

Respinti anche i ricorsi di 5 privati contro la deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – S.M.A.R. di Manfredonia n. 3 del 27.6.2014, recante ad oggetto “Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 29.05.2014 – Revoca” e contro il decreto del Presidente della Giunta Regionale della Puglia n. 405 del 28 maggio 2014, recante scioglimento del Consiglio di Amministrazione e la nomina di un Commissario Straordinario per l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – S.M.A.R. di Manfredonia.

LA SENTENZA DEL TAR della Puglia

Sentenza tar Puglia Smar 29.10.2014-Manfredonianews.it

Graziano Sciannandrone

 

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  • Domanda: ma era proprio necessario questo ricorso al TAR? Cosa ci avrebbe guadagnato la cittadinanza? Non è che questo ricorso è stato presentato solo per una ripicca personale? E ora le spese chi le paga? Domanda retorica perchè saremo noi cittadini, tramite le tasse, a pagare.

    Angelo 29/10/2014 20:56 Rispondi
  • Caro Principe, questa è solo la prima: vedrai ancora quando ne usciranno!!!!!

    giustizia 29/10/2014 11:10 Rispondi
    • In effetti: il problema degli anziani non autosufficienti (che sono lì da 20 anni) è stato risolto in questi 5 mesi. In effetti ora la struttura è provvista di autorizzazione definitiva. In effetti non si fanno più gli affidamenti mensili (che venivano fatti per mancanza di soldi!). Giustizia sii realista ed onesto. Cosa è cambiato?? Vedi Giustizia non c’è un vincitore od uno sconfitto..anzi si..gli unici che ci hanno perso sono gli anziani che vedono il loro futuro sempre più nero. E ti parla un parente di un anziano che è lì da 20 anni che non vuole difendere nessuno ma guarda in faccia la realtà. Buona giornata.

      Gaetano 29/10/2014 16:30 Rispondi

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