Giovedì 28 Marzo 2024

Lottizzazione Acqua di Cristo. Gioie e dolori.

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Intorno agli anni sessanta, i sigg. dott. Domenico Ciuffreda, dott. Giovanni Ciliberti e il sig. Giovanni Bisceglia, proprietari di alcuni suoli situati all’estrema periferia nord dell’abitato, in zona “Acqua di Cristo”, costituitisi in società, decisero di avanzare richiesta di lottizzazione dell’intera estensione, a partire dal fronte mare, fino alla Scuola Media Ungaretti, per la realizzazione di strutture turistiche, in previsione di un possibile sviluppo turistico del territorio. L’apposito progetto, redatto dagli ingg .Giovanni Totaro e Felice Pellegrino fu presentato al Comune di Manfredonia per la relativa approvazione. Purtroppo, detta richiesta trovò la netta opposizione della P. A. Successivamente, con l’amministrazione guidata dal sen. Michele Magno le cose cambiarono. In considerazione della penuria di unità abitative rispetto alla crescita esponenziale della popolazione, il sindaco Magno propose ai lottizzanti di destinare una cospicua parte del terreno alla realizzazione di unità abitative, ad eccezione dei suoli situati sul fronte mare. In corso d’opera, a seguito dell’entrata in funzione dello stabilimento ANIC, poco distante da quella zona, i proprietari dei suoli chiesero al Comune il cambio di destinazione d’uso di quel lotto. Autorizzazione non accordata. Nel frattempo detto lotto fu acquistato dalla SAT Srl (Imprese Renzullo & Ricucci) che, per timore di perdere la volumetria costruirono l’intera struttura, destinazione albergo, non abbandonando l’idea del cambio di destinazione, ancora una volta “regolarmente” rigettato. Dopo cinque ricorsi al TAR e due al Consiglio di Stato, venne nominato un commissario ad acta che autorizzò tale richiesta, in quanto fu dimostrata la insussistenza dei motivi che ostavano a tale rifiuto, visto che i posti letto esistenti erano più che sufficienti ad ospitare i turisti. Anche perché, in precedenza, fu autorizzato dalla P. A. il cambio di destinazione d’uso dell’albergo: “S. Michele”, “Hotel Svevo”, “Hotel Apulia” e dell’Hotel “Cicolella”. Lottizzazione Acqua di Cristo PiscinaPer la cronaca, il giorno prima dell’insediamento del commissario ad acta, l’allora sindaco Giuseppe Dicembrino, firmò la concessione con la promessa da parte della Soc. SAT Srl di non avanzare richiesta di risarcimento nei confronti del Comune per gli ingenti danni subiti nel tempo. Più recenti le vicende riguardanti la lottizzazione dell’area adiacente la piscina Acqua di Cristo, un’altra “nuova” lunga storia di “turismo speculare”. Questa storia ve la raccontiamo un’altra volta.

Matteo di Sabato

Articolo presente in:
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  • E’ da tempo che dico che il settore urbanistico deve essere sganciato dal Comune di Manfredonia… magari assegnadolo ad altro comune…. così facendo, si toglierebbe molta paglia foraggiera per molti asini…..

    semprevigile 21/04/2015 17:41 Rispondi
    • Mò ha ditt proprje na cazzzèt! Il settore urbanistico di una città è gestito dal settore di competenza del Comune stesso; caso mai indire un’organo ispettivo neutrale che dovrebbe avere incarico governativo.

      teofilo 25/04/2015 15:07 Rispondi
  • Albergo all’Acqua di Cristo? Ma se hanno abbandonato quella reggia che si chiama hotel Gargano!!!??? Se avevano intenzioni serie avrebbero rispristinato il sig. HOTEL GARGANO, fiore all’occhiello di Manfredonia.

    teofilo 21/04/2015 13:55 Rispondi
  • conosco un amico che abita li ,con tutto il suo nucleo famigliare , ai cosi detti grattacieli , in affitto ( uso è abitativo) ,il proprietario dell’immobile è lo stesso costruttore (senza contratto sicuramente credo essendo come si può fare il contratto di un immobile con uso diverso)
    mi chiedo ora, il truffatore chi è ? chi ci entra o di altri ?
    essendoci un negozio di……..ho potuto notare che in quei grattaceli ci vive molta gente .
    oggi leggendo questo articolo e i vari commenti, mi chiedo ,com’è possibile (se tutto risulta vero)che quei manufatti non vengono controllati dagli organi competenti ?ma questa gente dove fa residenza ?
    ma può essere possibile che gli uffici tecnici del comune non si preoccupano e l’assessore ?e l evasione fiscale in assenza di contratti?
    poi ho letto che c’è un albergo …ma dove sta?
    ma tutto questo è vero?

    non ci posso credere 21/04/2015 13:24 Rispondi
  • avete un terreno? volete costruire?
    basta essere amico dell’amico e avere la tessera del pd.

    il fantasma dell'opera 21/04/2015 12:13 Rispondi
  • pensavi che fosse finita ma non è cosi .
    i palazzinari a Manfredonia hanno fatto sempre buon viso è cattivo gioco,facendo cadere colpe ai soli compratori .(vedi consiglio comunale del 17 03 2015) che vengono bacchettati da politici di turno ,i quali affermano che i furbi sono i compratori e non i costruttori . ecc
    Cmq l’acqua di cristo va oltre quelle palazzine, qualcuno ne parla da tempo, ma pochi acoltano .questo perchè ? eppure di storia c’e’ ne come si può bennisimo dimostrare:
    IL COMPLESSO, LE SOCIETA’, IL RICORSO – Con ricorso passato alla notifica il 13 dicembre 2006, e depositato il 13 gennaio 2007, la Tari s.r.l. (società di Manfredonia, che si occupa di lavori generali di costruzione edifici), in qualità di attuale proprietaria di un’area situata in Comune di Manfredonia tipizzata quale zona turistico-alberghiera e la Folaghe s.r.l., in qualità di dante causa (dopo che lo stesso Comune di Manfredonia, come detto, aveva rilasciato i permessi di costruire nn. 134 del 26 ottobre 2000, n. 232 del 24 ottobre 2003 e n. 142 del 27 maggio 2004 per la realizzazione di un complesso composto da quattro palazzine) aveva realizzato, in corso d’opera, alcune varianti per la costruzione del complesso ma “non autorizzate” (con le soppressioni e difformità sopra citate); relativamente alle stesse varianti venivano presentate delle istanze di sanatoria il 31 marzo e 13 novembre 2006, ma entrambe venivano rigettate.

    ORDINANZA DIRIGENZIALE RIMASTA ‘INOPPUGNATA’- Dopo il rigetto il Dirigente del Settore Edilizia Privata del Comune di Manfredonia, D.C., ordinava come detto la demolizione (42/06) delle “opere non assistite dal titolo edilizio”. Da qui il ricorso delle due società sia contro il provvedimento con il quale era stata rigettata definitivamente l’istanza di sanatoria, sia contro la conseguente ordinanza di demolizione. Alla camera di consiglio del 31 gennaio 2007, con ordinanza n. 86/2007 il Tar accoglieva la domanda cautelare ai fini del riesame della domanda di sanatoria presentata dalle ricorrenti il 13 novembre 2006. Con memoria depositata il 17 aprile 2007 il Comune di Manfredonia depositava la determinazione dirigenziale n. 10542/2006 ndel 29 marzo 2007 a mezzo della quale, in ottemperanza alla ordinanza collegiale n. 86/2007, a seguito di riesame, veniva confermato il rigetto della istanza di sanatoria presentata dalle ricorrenti il 13 novembre 2006. Il 21 maggio del 2007 una successiva richiesta delle due srl di sospensiva del provvedimento del Tar della Puglia. Il 27 giugno 2007 l’accoglimento dell’istanza da parte dello stesso Tribunale amministrativo regionale della Puglia. Il 30 luglio 2007 il ricorso al Consiglio di Stato da parte delle due srl, fino alle ordinanza 6010/2007 con la quale la quarta sezionbe dello stesso Consiglio di Stato, in data 20 novembre 2007, non stabilisce il “non accoglimento del ricorso”.

    NELLA sentenza dello scorso luglio 2010, il Tar cita come ‘inoppugnata’ l’ordinanza dirigenziale del Comune di Manfredonia (determinazione dirigenziale n. 10542/2006 del 29 marzo 2007 – con memoria depositata il 17 aprile 2007 – a mezzo della quale, in ottemperanza alla ordinanza collegiale n. 86/2007, a seguito di riesame, veniva confermato il rigetto della istanza di sanatoria presentata dalle ricorrenti il 13 novembre 2006). Un’ordinanza dirigenziale rimasta “inoppugnata”, non avendo detto le ricorrenti presentato, come detto, “motivi aggiunti avverso la medesima, né constatando che la stessa era stata impugnata in separata sede” (dato che il Comune nel frattempo aveva dato il permesso di costruire, ma il Tar non lo cita nella sentenza del luglio 2010 ). Il TAR della Puglia ha ritenuto infatti che che il ricorso delle due srl Tari e Folaghe, interessate alla costruzione del complesso delle quattro palazzine, vada dichiarato “improcedibile” per “sopravvenuto difetto di interesse”, non potendo infatti conseguire “alcun effetto utile”, a favore delle ricorrenti, “dall’eventuale accoglimento del ricorso”.

    NEL 2008 IL COMUNE AVEVA RILASCIATO INFATTI IL PERMESSO DI COSTRUIRE – Come recita il permesso di costruire n.135 del 2 ottobre del 2008 del Comune di Manfredonia, visto il progetto allegato all’istanza 12.12.2007-prot.54280, come integrato durante l’istruttoria, che ha previsto delle modifiche alla opere contestate con il verbale di violazione n.93/05 (che portò al sequestro del complesso edilizio), e richiamata la relazione istruttoria e proposta di provvedimento del 22 aprile del 2008 (relazione di istruttoria, con la quale, come scrive il Comune, “atteso che il progetto, apportando sostanziali modifiche a quello che più volte era stato rigettato, riconduce l’intervento preposto all’impianto progettuale originariamente assentito” – ovvero: con le modifiche aggiuntive il progetto è ritornato simile al piano originario stabilito), lo stesso Comune ha accolto il permesso di costruire in sanatoria delle due srl, una volta ritenuta ‘ammissibile’ l’applicazione degli articoli 36-31 del Dpr 380/2001 smi (Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali – Accertamento di conformità – Dpr 380/2001 ) e dunque l’accoglimento dell’istanza per il rilascio del permesso di costruire.

    FOCUS: CON LA GIUNTA RICCARDI NUOVO DIRIGENTE DEL SETTORE – Per diritto di cronaca va ricordato che attualmente la copertura del posto (lascianto vacante) dall’allora dirigente D.C. del settore urbanistica ed edilizia-lavori pubblici ed espropriazioni è stato affidato, con l’insediamento della Giunta Riccardi, all’ingegnere G.Spagnuolo (del. Gc. N. 159 del 30.04.2010) attraverso “contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno di diritto privato. Come disposto con deliberazione di G.C. n. 307 del 23.06.2006, fa riferimento complessivamente a 304 posti, di cui 8 Dirigenti, la dotazione organica del Comune, dotazione ridefinita con deliberazione di G.C. 234 del 06.05.2009, individuando, nell’ambito degli otto Settori della struttura comunale, “un nuovo segmento organizzativo dell’area tecnica (70 Settore “Urbanistica ed Edilizia Lavori Pubblici ed Espropriazioni”), tramite accorpamento dei Settori 7^e 8^. In seguito per il posto lasciato vacante dal Dirigente del 7^ Settore “Urbanistica ed Edilizia – Lavori Pubblici ed Espropriazioni” (“dato che la copertura secondo le ordinarie procedure concorsuali o selettive di diritto pubblico” avrebbe richiesto “tempi medio – lunghi con gravi difficoltà per l’Amministrazione“) e considerando la copertura dal 09.08.2002 per il posto di Dirigente dell’ex 8^ Settore era tato coperto dallo stesso ingegnere Spagnuolo, il sindaco Riccardi, “stante la estrema necessità di assicurare le esigenze” del settore indicato continuerà ad avvalersi della collaborazione dell’ingegnere citato “per anni 5 e, comunque, non oltre la durata del proprio mandato”; questo “non solo per continuità e coerenza d’azione ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi prefissati nel programma amministrativo, ma anche tenuto conto che lo stesso “ha assicurato compiutamente e pienamente tutte le qualificate e gravose funzioni dirigenziali riferite alla molteplicità dei servizi di propria competenza”. Infine, l’assunzione è stata motivata anche per la “straordinaria entità di opere pubbliche, di piani urbanistici generali e di piani attuativi, mai effettuata negli anni precedenti”, realizzati con la Giunta Campo, e che, “in relazione anche alle nuove esigenze che si sono concretizzate” nella città, era necessario proseguire la stessa attività “secondo i medesimi ritmi”. Pari a 76.478,72 euro il compenso stabilito per la coperta finanziaria del ruolo.

    TORNANDO AL PROGETTO DELLA TARI-FOLAGHE: IL RILASCIO DEL PERMESSO E’ STATO CONDIZIONATO AL PAGAMENTO DI UNA SANZIONE – Dietro il rilascio del permesso di costruire in sanatoria del 2008 (che è stato naturalmente certificato anche dall’Asl, dai Vigili del Fuoco, tra l’altro) anche il pagamento, ai danni naturalmente delle due srl, di una sanzione pari a 154.130,10 euro, a titolo di oblazione. Una sanzione rateizzata, con idonea polizza fidejussoria (accoglimento della rateizzazione su base delibera cc 53/15 luglio del 2008 – 5 rate senza interessi).

    IL RILASCIO DEL CERTIFICATO PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI è stato correlato all’effettivo pagamento dell’intera oblazione indicata. Come risulta dagli atti del Comune, la Tari e la Folaghe avrebbero già erogato il 20% della somma alla Tesoreria della Bpm, mentre l’altro 80% (oltre 123mila euro, con polizza fidejussoria) dovranno essere erogati alla società di intermediazione finanziarie di Roma, ma con sezione anche a Manfredonia, nelle vicinanze della sede della Tari e della Cooperativa Edile Unitaria.

    NATURALMENTE, dopo che il Centro commerciale-Direzionale, Complesso turistico-alberghiero, delle srl Tari e Folaghe ha ricevuto il permesso di costruire del Comune, nel 2008, è stata anche stabilita l’adeguamento agli strumenti urbanistici del Piano Asi, dello stesso comune sipontino (DPGR Puglia). I lavori dovevano essere ultimati a 19 mesi dal dissequestro, vale a dire entro il 26 gennaio del 2009. Il complesso turistico-alberghiero della Tari e Folaghe è stato classificato con 4 stelle, e per lo stesso sono state previste,prima dell’ultima dei lavori, delle “modifiche per la distribuzione, aumento delle unità residence, aumento numero boxes, modifiche prospettiche, nel rispetto della Lr 11/99, comprese le necessarie opere di demolizione e adeguamento normative”.

    COMPLESSIVAMENTE dopo i numerosi ricorsi al Tar Puglia, le richieste di permessi di costruire in sanatoria, i rigetti del dirigente dell’urbanistica dello stesso Comune sipontino, i mancati accoglimenti della Cameria di Consiglio del Tar, il sequestro dell’immobile (disposto dalla Procura di Foggia), la Tari e la Folaghe hanno ottenuto il permesso di costruzione in sanatoria nel 2008, dietro il pagamento di una sanzione (pari a 154mila euro), a titolo di oblazione (di cui l’80% ad una società di intermediazioni finanziarie). Questo per aver apportato delle “sostanziali modifiche” utili per riportare lo stesso complesso turistico all’impianto progettuale iniziale.

    IN CONCLUSIONE – LA FOLAGHE E LA TRASFORMAZIONE IN ASI DELLA BRAUHAUS – VA ricordato, inoltre che, quanto riguarda le due società, che della Folaghe srl se ne parla in una delibera di giunta comunale del 3 marzo del 2006, relativamente alla trasformazione di parte dell’attività produttiva di un birrificio locale – alla quale è collegata la stessa ditta Folaghe srl – in agglomerato Asi Manfredonia-Monte Sant’Angelo, zona porto Alti Fondali. Il birrificio in questione ha goduto dei fondi del secondo protocollo aggiuntivo del Contratto d’Area di Manfredonia-Monte Sant’Angelo e Mattinata (fondi secondo protocollo aggiuntivo, della quale ha goduto naturalmente il Consorzio Asi e pari complessivamente, in miliardi, a 1.071.979 760.220,7 per un totale sulla carta di 3.113 – Il Contratto d’Area di Manfredonia ) a 4.190 per gli investimenti, a 2.891 per i contributi, per 12 occupati. Con la trasformazione di parte della produttività in Asi la Folaghe-Brauhause sarebbe riuscita infatti a realizzare dei complessi edilizi ad uso uffici e attività commerciali. Questo mentre, per un immobile ad edilizia pubblica a Manfredonia si spenderebbe meno che attraverso l’acquisto fatto attraverso una cooperativa edilizia (Focus – Focus, rapporto e stime edilizia residenziale e non in Italia )

    INFINE, sempre di Folaghe srl se ne parla infatti in un’altra delibera del Comune, del 12 luglio del 2006, relativamente al progetto di sistemazione del tratto finale di via Cala del Fico in prossimità del varco doganale secondario esistente (relativo allo stesso piano citato) a scomputo degli oneri di urbanizzazioni dovuti al Comune dalla stessa Folaghe srl e dal birrificio citato.
    seconda parte
    Manfredonia – UN progetto sofferto, quello delle due srl Tari-Folaghe, un progetto relativo alla realizzazione di 4 palazzine, a Ippocampo (Riviera Sud-Manfredonia), adibite a “residenza turistico-alberghiera”. Un progetto sofferto, e “in via di ultimazione” secondo lo stesso Comune sipontino, questo dopo le numerose varianti apportate al piano dalle società edili (varianti inizialmente ‘non autorizzate’), dopo il diniego del Comune per il proseguimento delle opere, dopo i ricorsi rigettati dal Tar contro le due ricorrenti, dopo il rigetto del ricorso presentato dal rappresentante della Folaghe sul rilascio del permesso di costruire del 2003, con “vincolo indissolubile” per una possibile vendita di struttura e residence “in forma unitaria e come unità principale”, dopo le istanze di sanatoria presentate dalle srl, dopo i permessi di costruire dapprima rigettati ed in seguito accettati dallo stesso Comune, fino al sequestro-dissequestro del complesso turistico-alberghiero e al pagamento di una sanzione, da parte delle srl per la definizione delle opere, a titolo di mera oblazione‘ (per 154mila euro, di cui l’80%, come polizza fidejussoria, ad una società di intermediazione finanziaria). Complessivamente: un iter amministrativo “tortuoso” quello che ha preceduto la nascita del Centro commerciale-Direzionale, Complesso turistico-alberghiero, a Ippocampo, delle srl Tari e Folaghe.

    IL PROGETTO – IN qualità di (attuale) proprietaria di un’area situata nel Comune di Manfredonia (località turistico Ippocampo – Riviera Sud), un’area tipizzata quale zona turistico-alberghiera, una srl di Manfredonia dedita all’attività edile (con un’altra srl occupantesi di lavori generali di costruzioni edifici), presenta un progetto per la realizzazione di un complesso di quattro palazzine a Manfredonia, palazzine adibite a residenza turistico-alberghiera. Ma nel corso della costruzione le stesse srl realizzano delle varianti in corso d’opera, varianti “non autorizzate”.

    LE DUE SRL: TARI E FOLAGHE – IL progetto è presentato nel 2000 da due srl di Manfredonia: la Tari (con sede nel centro sipontino, nei pressi di una Cooperativa Edilizia Unitaria e di una società di intermediazione bancaria) e la Folaghe. La Tari è rappresentata dai fratelli N.S. e G. Tarantini, oltre che da A.Rinaldi, mentre la Folaghe fa riferimento all’imprenditore di Manfredonia D.Salcuni (alla quale è collegato anche un birrificio locale, mentre si ricorda che lo stesso Salcuni era stato già in passato gestore di un approdo per il diporto nautico sul lato mare della lottizzazione Ippocampo, nonché intermedario di terreni).

    IL PRIMO PERMESSO DI COSTRUIRE NELL’OTTOBRE DEL 2000 – Nel tempo, il Comune di Manfredonia rilascia i permessi di costruire nn. 134 del 26 ottobre 2000, n. 232 del 24 ottobre 2003 e n. 142 del 27 maggio 2004. Dopo il p.d.c. n.142-25 maggio 2004, l’emissione di un verbale di violazione (15 marzo 2006, n.93) per alcuni varianti non autorizzate, redatte dalle stesse società a responsabilità limitata.

    IL PERMESSO DI COSTRUIRE DELL’OTTOBRE 2003, IL COMUNE A SALCUNI: “PERMESSO MA STRUTTURA E RESIDENCE NON POTRANNO ESSERE VENDUTI SEPARATAMENTE” – Relativamente ai permessi di costruire rilasciati dal Comune di Manfredonia alle srl proponenti il piano edilizio, va anche segnalato un recente decreto – con decisione del 6 luglio a Bari, ma con pubblicazione il 6 agosto – con il quale il Tar Puglia – Sezione Seconda – ha ritenuto perento (Di diritto o azione giudiziaria decaduti, estinti perché trascorsi i termini stabiliti per esercitarli) il ricorso proposto da Salcuni Damiano (rappresentante Folaghe) contro il Comune di Manfredonia, nei confronti di Migliorin Angela (moglie di Salcuni), per l’annullamento “in parte qua e nei limiti dell’interesse del ricorrente” del permesso di costruire n. 232/2003, rilasciato il 24 ottobre 2003, dal Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia del Comune di Manfredonia, VII Settore, laddove vieneiene imposto al ricorrente di “sottoscrivere prima dell’ultimazione dei lavori atto unilaterale d’obbligo, sotto forma di atto pubblico, registrato e trascritto, contenente il vincolo indissolubile tra la struttura alberghiera principale e i residence con regime tipico alberghiero annessi, che non potranno essere oggetto di contraddizione e vendita separata ed autonoma ma dovranno seguire il rapporto disciplinare dell’unità principale”. Dunque: nell’ipotesi di una alienazione futura del complesso i rappresentanti legali delle srl in questione dovranno far riferimento al “vincolo indissolubile – da atto pubblico registrato- tra la struttura alberghiera principale e i residence con regime tipico alberghiero annessi”, che potranno dunque essere venduti unitariamente, anche attraverso “il rapporto disciplinare dell’unità principale”.

    CON LO STESSO RICORSO il rappresentante della Folaghe chiese anche il rigetto “di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi a quello impugnato, anche se non ancora conosciuti, per i quali si formula espressa riserva di presentare motivi aggiunti”, e per l’accertamento e la conseguente declaratoria incidentale di nullità ed inefficacia anche la “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà prodotta dal sig. Salcuni in data 16.10.2003″.

    IL ricorso risultò depositato il 21 gennaio 2004. Nei termini della legge 21 luglio 2000 n. 205 non fu presentata nuova istanza di fissazione di udienza, da qui la dichiarazione, del Tar lo scorso 6 luglio, di “perenzione” (estinzione) del ricorso indicato (come stabilito dal presidente Tar-Puglia, seconda sezione: presidente Amedeo Urbano)

    GLI INADEMPIMENTI RISCONTRATI NEL CORSO DEI CONTROLLI – Le palazzine sono complessivamente quattro: fra l’altro, come si legge nel permesso di costruire in sanatoria del comune per lavori già eseguiti in corso d’opera (135-02.10.2008), il Comune rileva e stabilisce che al piano interrato “la reception e l’androne di accesso alla reception, la rampa pedonale, la sala bar-ristorante e office sono soppresse” in considerazione di una “suddivisione totalmente diversa” da quanto “assentito” nel progetto iniziale (per il quale era stato dato permesso di costruire n.142 del 25 maggio del 2004).

    IL SEQUESTRO PREVENTIVO – IL 22 marzo del 2006, ad una settimana dal verbale di violazione emesso dal Comune, il Gip presso il Tribunale di Foggia dispone il sequestro preventivo delle palazzine (sequestro prev. N.2494/06), con ordinanza di sospensione dei lavori 7/06, in data 5 aprile 2006.

    NEL NOVEMBRE DEL 2006, LA RICHIESTA DI COSTRUZIONE IN SANATORIA: RIGETTATA – CHIESTA LA DEMOLIZIONE – 13 novembre del 2006, la srl Tari e Folaghe fanno richiesta al Comune di Manfredonia di un permesso di costruire in sanatoria. Il 22 novembre 2006 il Dirigente del 7^ settore (Giunta Campo) del Comune di Manfredonia rigetta il permesso delle due srl.. Il 30 novembre 2006 viene stabilita la demolizione (42/06) del futuro complesso turistico-alberghiero, per riscontrata “difformità” rispetto al permesso di costruire del maggio 2004 (n.142/27.05.2004), con richiesta dello stesso Comune di “ripristino dello stato dei luoghi, nel rispetto dello stesso permesso”.

    I RICORSI AL TAR DELLA PUGLIA – Nello scorso mese di luglio, il Tar della Puglia in considerazione “dell’impossibilità di conseguimento di effetti utili”, a favore della ricorrente (Tari e Folaghe srl, ndR), dall’eventuale accoglimento del ricorso per la realizzazione di un complesso di quattro palazzine, e considerando l’ordinanza dirigenziale del Comune “inoppugnata”, non avendo le ricorrenti presentato motivi aggiunti contro la stessa (né constatando che la stessa era stata impugnata in separata sede) ha dichiarato “improcedibile” lo stesso ricorso delle ricorrenti per “sopravvenuto difetto di interesse” delle stesse ricorrenti

    COSA ERA SUCCESSO – LA sentenza è stata come detto del Tar della Puglia, relativamente al ricorso del 2007, proposto dalla Tari Srl e Folaghe Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Gentile, Vittorio Gentile, contro il Comune di Manfredonia (e ingegnere relativo) per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del citato provvedimento del 22 novembre 2006, del Dirigente del 7° settore del Comune, notificato il 27 novembre 2006, con il quale era stata rigettata la richiesta di permesso di costruire in sanatoria, presentata dalle società T.A.R.I. s.r.l. e Folaghe s.r.l., di 4 edifici adibiti a residenza turistico-alberghiera. Richiesta di annullamento anche del provvedimento del 30 novembre 2006, del Dirigente del 7° Settore del Comune di Manfredonia, con il quale è stata ordinata la demolizione delle opere oggetto di sanatoria.

    RELATORE nell’udienza pubblica del 17 giugno 2010, la dott.ssa Roberta Ravasio, con nessuna presenza della parti relative all vicenda

    ma non finisce qui:
    l’assessre attuale concede gas con delibera di giunda in data 24 10 2014 congede ESTENSIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO PRESSO L’AGGLOMERATO “A.S.I. ZONA ACQUA DI CRISTO” NELL’ABITATO DI MANFREDONIA – ACCOGLIMENTO CERTIFICATO DI COLLAUDO E ACQUISIZIONE RETE – GAS INTERNA ALL’AGGLOMERATO.
    Su relazione del Capo Servizio “Manutenzione” Dott. Ing. Giuseppe DI TULLO.
    Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento
    1. di accogliere il certificato di collaudo della rete di gas naturale realizzata all’interno del Lotto industriale – commerciale – direzionale e ricettivo sito in zona ASI-località Folaghe, a firma dell’ing. Francesco COCCIA, trasmesso dalle società TA.DI s.r.l. – T.A.R.I. s.r.l. – FOLAGHE s.r.l. in data 08/09/2014 prot. n. 28593, unitamente alla dichiarazione di conformità dell’impianto a regola d’arte, corredata della relazione con la tipologia dei materiali utilizzati;
    2. di acquisire al patrimonio comunale la rete in parola realizzata dalle società TA.DI s.r.l. – T.A.R.I. s.r.l. – FOLAGHE s.r.l., come espressamente formalizzato dalle stesse società con la predetta proposta di cessione n. 4972 di prot. del 5/02/2014 e secondo lo schema di atto pubblico allo scopo predisposto dall’U.T.C.;
    3. di autorizzare il responsabile del procedimento ing. Giuseppe Di Tullo, Capo Servizio impianti, a prendere in consegna anticipata la suddetta rete e trasferirla contestualmente al gestore convenzionato “Mediterranea Energia s.c.a.r.l.”, nelle more della sottoscrizione dell’atto di cui al punto precedente;
    4. di dare atto che il presente provvedimento non è ricompreso tra quelli di cui all’art. 23 e successivi del D.Lgs. n.33/2013.
    IL DIRIGENTE DEL SETTORE
    (Dott. Ing. Giovanni SPAGNUOLO)
    mi chiedo dove esiste questo albergo ???
    acqua di cristo terra di conqusta .
    adesso spero che qualcuno legga .

    chi ha fatto il furbo la deve pagare .
    perchè è sempre a danno del cittadino .
    per capire certe concessioni non ci vuole una semplice laurea (in sociolocia o commerciale( facoltà di urbino anni 1980) qui devi essre diabolico,e avere le giuste conoscienze per le dovute concessioni.
    e poi gli affari li fanno i cittadini,
    ma assessre mi faccia il piacere.
    grazie per l’ attenzione

    la storia continua 21/04/2015 11:55 Rispondi
    • ammazza…. oh e che è romanzo criminale .
      quasi quasi chiamo striscia la notizia ….qui ce puzza di magagna

      capitan ventosa 21/04/2015 16:08 Rispondi
    • TUTTO giusto ma si è dimenticati di dire che tutto quel suolo di proprietà dei Ciuffreda, Bisceglia e Ciliberti (manca il socio occculto, che tutti sanno e nessuno lo dice) era destinato alla costruzione di case popolari e cooperative, ma poi come per incanto con l’aiuto dell’avv. Rinaldi (deceduto un bel pò di anni fa) spostarono detto progetto su terreni posti in via Di Vittorio (far west), di proprietà di poveri cristi senza nessuna fede politica e quindi con l’aiuto di un colletto bianco che a Manfredonia è diventato il padrone, hanno costruito interi casermoni pagando quattro soldi ai proprietari dei suoli, con la precisazione che una parte di detti terreni agricoli costituivano l’unica fonte di vita per la propria famiglia, tutto ciò fu solo vergognoso, anche perchè lo stesso avv.Rinaldi era anche il difensore di una parte dei detti proprietari che nulla fece per far valere i diritti di tanta povera gente.

      giuseppe palumbo 21/04/2015 17:09 Rispondi
      • grazie sig palumbo giuseppe ,x il contributo dato .
        ora mi piacerebbe sapere chi è questo socio occulto …..

        la storia continua 21/04/2015 19:01 Rispondi
  • Vi ringrazio per questo articolo puramente informativo, che spiega benissimo come la vocazione naturale del territorio sia stata sempre messa da parte per interessi di alcuni privati.

    Di come la somma del soddisfacimento per mano pubblica di piccoli interessi particolari abbia distrutto l’interesse generale del territorio e della città, spegnendo sul nascere ogni forma di sviluppo economico sostenibile.

    Matteo Falcone 21/04/2015 9:37 Rispondi

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