Venerdì 19 Aprile 2024

IMU 2016, Consiglio comunale conferma aliquote

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Aliquote Imu: con recente delibera, il Consiglio comunale di Manfredonia ha modificato la deliberazione n. 50/2015 nel senso di adeguarla al dispositivo contenuto nella Legge 208/2015 come riportato:
– aliquota unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica: ESENTI
– aliquota unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari: ESENTI
– abitazioni date in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9: RIDUZIONE 50% della base imponibile, purché ricorrano le seguenti condizioni:
– il contratto sia registrato;
– il comodante possieda un solo immobile in Italia (tale agevolazione disciplinata ex art. 13 – comma 3 – lett. Oa) dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie A/1, A/8, A/9);
– il comodante risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente, nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; con aliquota base ai sensi del comma 6 del citato articolo 13 del D.L. n. 201/2011;

– Aliquota unità immobiliari concesse in locazione a canone concordato di cui alla legge 431/1998 con riduzione del 25% dell’imposta (ai sensi del comma 53 dell’art. 1 della legge nr. 208/2015); con aliquota base ai sensi del comma 6- bis del citato articolo 13 del D.L. n. 201/2011;
– Aliquota beni merce: 0‰
– Aliquota per terreni agricoli, condotti o non condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli, ricadenti in aree montane o di collina (Circolare Ministeriale n. 9/1993) – ESENTI come da allegati alla circolare;
– Aliquota per terreni agricoli di proprietà non condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli, non ricadenti in aree montane o di collina (Circolare Ministeriale n. 9/1993): 8,7‰ come da allegati alla circolare
– Aliquota per terreni agricoli di proprietà e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli: ESENTI

Confermato che per le unità immobiliari, ancora soggette ad I.M.U., (CATEG. A/1-A/8 e A/9), adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Le aliquote e detrazioni indicate decorrono dal 1 gennaio 2016.

Graziano Sciannandrone

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