Giovedì 28 Marzo 2024

La riforma dei porti è legge, nasce il sistema portuale

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Quindici autorità di sistema portuale. Istituzioni e imprenditori in due camere di rappresentanza differenti. Infine, autonomia a chi lo richiede, ma deve farlo presto. La riforma dei porti italiani è stata finalmente pubblicata in Gazzetta ufficiale, mercoledì scorso (n.203 del 31-8-2016), andando a concretizzare il decreto legislativo del Consiglio dei ministri di fine luglio che modifica la legge 84/94.
Due settimane di tempo per chi vuole essere autonomo
L’unico articolo che entra in vigore da subito, senza vacatio legis, è il 22 comma 2: la Regione o le regioni che vogliono fare richiesta al ministero dei Trasporti di mantenere l’autonomia finanziaria e amministrativa per una o più autorità portuali (che vengono soppresse) ha quindici giorni di tempo per farlo, a partire dalla pubblicazione in Gazzetta (la scadenza dei quindici giorni coincide con la fine della vacatio legis, di modo da approvare le richieste di autonomia appena la legge entra in vigore).
Gli articoli più importanti
7. È quello che istituisce quindici Autorità di sistema portuale (AdSP) all’interno delle quali vi sono le ex autorità portuali, trasformate in “uffici territoriali” controllati dall’AdSP di competenza.
8. Gli organi dell’AdSP, chi li dirige. Presso ciascuna autorità portuale è costituito un Ufficio territoriale delle AdSP a cui è preposto un segretario generale scelto tra il personale delle AdSP o tra quello delle soppresse autorità portuali.
11. Istituisce il Comitato di gestione che sostituisce il Comitato portuale. Rappresenta le istanze istitutionali. È composto da: presidente dell’AdSP e un membro ciascuno designato da: Regione o dalle regioni incluse nel sistema portuale, sindaco, autorità marittima. Dura quattro anni, è rinnovabile una volta e viene sostituito se arriva un nuovo presidente dell’AdSP.
14. Istituisce l’Organismo (consultivo) di partenariato della risorsa mare. Rappresenta le istanze dei privati. È composto, oltre che dal presidente dell’AdSP, dal comandante del porto già sede di autorità portuale e da un rappresentante ciascuno di: armatori, industriali, operatori (aziende delle Camere di commercio, servizi tecnico-nautici), spedizionieri, operatori logistici intermodali operanti nel porto, operatori ferroviari operanti nel porto, agenti marittimi, autotrasportatori, operatori del turismo e del commercio operanti nel porto. Infine, tre rappresentanti dei lavoratori delle imprese portuali.
11-ter. Istituisce presso il ministero dei Trasporti la Conferenza nazionale di coordinamento delle AdSP. Ha l’importante compito di coordinare i “grandi investimenti infrastrutturali”, di pianificare l’urbanistica portuale, le strategie di concessione demaniale, di marketing e promozione internazionale dei sistemi portuali.
22. Alle regioni che ne fanno richiesta al ministero dei Trasporti, si può avere la possibilità di ritardare l’accorpamento con l’AdSP di una o più autorità portuali fino a un massimo di tre anni. Le regioni interessate hanno quindici giorni di tempo per farlo, a partire dalla pubblicazione in Gazzetta (non dalla sua entrata in vigore).
23. È quello che stabilisce che l’articolo 22 entra in vigore subito, senza vacatio legis.

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