Giovedì 5 Dicembre 2024

Interventi manutentivi sulla vegetazione incolta: ordinanza per operazioni di sfalcio

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“Da verifiche degli Uffici competenti e da varie segnalazione è emerso che non tutti i proprietari/conduttori/detentori a qualsiasi titolo di fondi confinanti con strade comunali e vicinali,
nonché di aree libere ricadenti all’interno del territorio Comunale, in particolare quelle all’interno del centro abitato, eseguono le ricorrenti operazioni di sfalcio; l’incuria da parte dei proprietari può essere causa di conseguenze anche rilevanti, in quanto la mancata manutenzione delle aree verdi e l’estirpamento delle sterpaglie nelle aree incolte, oltre a costituire fonte di pericolo per l’abbandono di varie tipologie di rifiuti, con rischi ambientali notevoli e riflessi anche sull’igiene e sanità pubblica, favorisce la proliferazione di animali pericolosi (topi, rettili, insetti, zecche, ecc.), il verificarsi di incendi, anche di ragguardevoli proporzioni, e, infine, rende difficoltosa la circolazione stradale, contribuendo a ridurre e/o occultare la segnaletica ed a ridurre la carreggiata.

Ritenuto, quindi, indifferibile adottare un provvedimento contingibile ed urgente, atto a salvaguardare l’igiene, la sanità pubblica, la circolazione stradale ed a prevenire incendi nel periodo intercorrente tra la data di inizio della pubblicazione della presente ordinanza ed il 30 ottobre 2020; constatata la gravosità nel procedere a singole notifiche del presente atto, sia per il rilevante numero di destinatari, sia per la difficoltà di identificarli celermente in modo corretto, si procede ai sensi dell’art.8, comma 3, della Legge 241 del 07.08.1990;
Vista la Legge del 21 novembre 2000, n.353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”; Visto l’art. 255 del D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 “norme in materia ambientale”;
Visti gli artt. 7 bis e 50 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali); Vista la Legge 689/81 e successive modifiche, introdotte dall’art. 6 bis del D.L 23 maggio 2008 n. 92,
conv. In legge 24 luglio 2008, n. 125; tutto ciò premesso, per le motivazioni addotte,

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA ORDINA per esigenze di tutela ambientale, di prevenzione incendi e di salvaguardia dell’igiene e sanità pubblica, che: tutti i proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di aree scoperte incolte, abbandonate (aree artigianali, industriali, dimesse, cantieri edili aperti, condomini-giardini e/o aree verdi in genere), site nel centro abitato e nel territorio comunale, provvedano immediatamente alla falciatura ed estirpamento delle erbe ed alla pulizia delle sterpaglie e dei residui di falciatura in tutte le aree private e, specialmente, in quelle confinanti con aree pubbliche (strade, etc.), nonché al ripristino delle condizioni ottimali di igiene e sanità delle stesse, avuto riguardo anche allo smaltimento dei materiali di rifiuto raccolti presso un sito autorizzato; tutti i soggetti sopra indicati provvedano, con inizio dalla data di pubblicazione della presente ordinanza fino al 30 ottobre 2020, al mantenimento delle predette aree in condizioni tali da impedire tanto il proliferare di erbacce, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea, nonché la proliferazione di animali pericolosi (topi, rettili, insetti, zecche, ecc.), quanto l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere.

Nel periodo intercorrente tra la data di inizio di pubblicazione della presente ordinanza ed il 30 ottobre 2020 è fatto divieto, in corrispondenza o in prossimità di terreni agricoli, aree arborate o cespugliate, nonché lungo le strade e, in genere, in tutte le altre aree sopra indicate, di accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville, compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera.

SANZIONI
Le violazioni alle disposizioni contenute nella presente Ordinanza saranno punite come di seguito:
1. Esecuzione d’ufficio di falciatura ed estirpamento, con rimozione dei materiali presenti nelle aree sopra indicate qualora i proprietari non vi provvedano volontariamente entro il termine di 7 (sette) giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio, con addebito ai medesimi delle relative spese, come saranno successivamente quantificate, nonché
ripristino delle condizioni ottimali di igiene del sito, avuto riguardo anche allo smaltimento dei materiali raccolti;
2. Applicazione della sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 250,00, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per violazione della presente ordinanza;
3. Applicazione della sanzione amministrativa da €. 168,00 a €. 674,00, prevista dall’art. 29 del Codice della Strada “Piantagioni e siepi”

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