Giovedì 28 Marzo 2024

Registro regionale delle strutture ricettive: obbligo di acquisire il codice identificativo di struttura (CIS)

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Con l’approssimarsi della stagione estiva, seppur condizionata all’evoluzione dell’emergenza epidemiologica in atto, si ritiene doveroso richiamare l’attenzione degli operatori del Settore turistico sulla normativa regionale che regola la materia.

Come è noto la Regione Puglia, con legge regionale n.57 /2018, ha apportato modifiche alla Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 49, inserendo il Capo II bis “Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere che attribuisce il codice identificativo di struttura (CIS).

I soggetti destinatari della norma sono tutte le strutture ricettive, come definite dagli artt. 14, 23, 39, 41, 43 della l. r. 11/1999 ( villaggi turistici, campeggi, mini aree di sosta, ostelli della gioventù, residenze turistiche, residence, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, esercizi di affittacamere); dalla l.r.42/2013 (agriturismi) e dalla l.r. 27/2013 (B&B sia a conduzione familiare che in forma imprenditoriale), nonché coloro che locano in tutto o in parte alloggi per finalità esclusivamente turistiche ai sensi dell’a rt. 1, comma 2, lettera c) della L431/1998.

I predetti destinatari dovranno acquisire un apposito codice identificativo di struttura (CIS) per ogni singola unità ricettiva.

Ne discende l’obbligo, per le predette strutture, di acquisire il CIS che, ai fini di semplificare i controlli da parte delle autorità competenti, dovrà essere riportato nelle offerte commerciali e nella pubblicità con qualsiasi mezzo realizzate ( scritti, stampati, supporti digitali, siti internet, etc,)

La Giunta Regionale con deliberazione n. 22 del 13/01/2020, ha disciplinato le modalità di gestione e di attuazione del Registro in questione con l’obbligo, per i soggetti destinatari, di indicare e di pubblicizzare il CIS a decorrere dal 1° giugno 2020, individuando quale soggetto preposto alla gestione e alla tenuta materiale del registro l’Agenzia regionale del turismo Puglia Promozione.

Il CIS viene attribuito automaticamente dai servizi digitali del DMS della Regione Puglia, al quale l’operatore accederà tramite l’indirizzo web www.dms.puglia.it e resta associato alla struttura per tutta la durata dell’attività, salvo i casi di revoca.

Ai Comuni territorialmente competenti, sono attribuite le funzioni di vigilanza, di controllo , di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative.

Le strutture non alberghiere che non ottemperano correttamente ovvero che contravvengono all’obbligo di riportare il CIS o che lo riportano in maniera errata o ingannevole sono soggette alla sanzione pecuniaria da € 500,00 a € 3.000,00 per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata.

Per i procedimenti sanzionatori, trova applicazione la legge n. 689 del 1981, articolo 16, che consente il pagamento di una somma in misura ridotta e art. 26 che prevede la possibilità di disporre, su richiesta dell’interessato, la rateizzazione della sanzione.

L’obbligo di riportare il CIS riguarda anche i soggetti che effettuano attività di intermediazione immobiliare, quelli che gestiscono portali telematici e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività dei soggetti destinatari, in quanto devono pubblicarlo sugli strumenti utilizzati.

I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, quelli che gestiscono portali telematici, che pubblicizzano, promuovono, o commercializzano le attività delle strutture non alberghiere, che contravvengono all’obbligo di riportare il CIS o che lo riportano in maniera errata o ingannevole sono soggetti alla sanzione pecuniaria da € 250,00 a € 1.500,00 per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata. infatti il CIS deve essere obbligatoriamente richiesto alla struttura ricettiva che deve obbligatoriamente fornirlo.

Allegati

 Comunicato C.I.S.

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