Giovedì 16 Maggio 2024

Residenza per Anziani ‘Stella Maris’, sospensione dell’autorizzazione al funzionamento

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Il Comune di Manfredonia, con determina dirigenziale, ha sospeso – ai sensi dell’art. 63 della Legge Regionale n. 19/2006 e s.m.i. – il provvedimento dirigenziale di autorizzazione al funzionamento n. 631 del 28/05/2014, rilasciato dal Comune di Manfredonia, in favore di “GESTIONI SOCIO ASSISTENZIALI S.R.L.” di Gioia del Colle (BA).

Il riferimento è alla gestione della struttura “Stella Maris” – Residenza Sociale Assistenziale per Anziani (art. 67 del Regolamento Regionale 4/2007), che era stata “autorizzata al funzionamento con provvedimento dirigenziale n.631 del 28/05/2014, rilasciato dal Comune di Manfredonia (FG), iscritta nel Registro delle strutture e dei servizi destinati agli anziani, ai sensi dell’art. 53 della L.R. 19/2006, con atto dirigenziale n 554 del 18/06/2014”.

Come recita l’atto in questione, l’Ente “con nota del 07.04.2016, ha trasmesso ai titolari di strutture e servizi ricadenti nel territorio di Manfredonia, fra cui la Stella Maris, la comunicazione della Regione Puglia, del 17/03/2016, dei procedimenti, telematici, di aggiornamento e conferma dell’autorizzazione al funzionamento delle strutture nonchè per l’assolvimento dell’adempimento dell’art. 52 del R.R. 4/2007”; (…) “nelle more di ricevere l’aggiornamento sulla piattaforma telematica“, ovvero notizie da parte della Società “GESTIONI SOCIO ASSISTENZIALI S.R.L.”, ente titolare e gestore della struttura per anziani “Stella Maris”, ha “disposto una visita ispettiva, effettuata in data 28/10/2016 dal personale dei Servizi Sociali, durante la quale sono state riscontrate la scarsa adeguatezza dell’intervento socio assistenziale e le gravi carenze in ordine agli aspetti organizzativi-gestionali”.

Da qui, “nonostante le note di diffida alla regolarizzazione dei requisiti prescritti e sollecito all’adempimento, la Gestioni Socio Assistenziali S.R.L. non ha mai dato al Comune cenno di riscontro”.

Con nota pec del 21/04/2017  il titolare della struttura in oggetto è stato diffidato a regolarizzare la propria posizione, pena attivazione della procedura di sospensione dell’autorizzazione, ma successivamente non è pervenuto alcun riscontro dalla citata società, con constatazione pertanto della totale inerzia del soggetto titolare della struttura, nonchè il mancato adeguamento alle prescrizioni e ai termini ingiunti nelle predette diffide; pertanto “sono venuti meno i presupposti che hanno dato luogo al rilascio del provvedimento di autorizzazione al funzionamento”.

L’atto specifica inoltre che la nella struttura, “ci sono numerosi utenti ricoverati” e dunque “occorre mettere in atto misure alternative idonee a tutelare il loro benessere psico-fisico”. Disposto, infine, che il titolare/gestore della struttura non eserciti alcuna delle attività previste e autorizzate fino al buon esito dei predetti adempimenti; fermo restando la durata di 180 giorni di sospensione sopra indicata, è differita l’efficacia del presente provvedimento per 90 giorni al solo fine di permettere al titolare della struttura di mettere in atto tutte le misure idonee a tutelare gli utenti e reperire soluzioni di ricovero alternative, d’intesa con i soggetti interessati e le loro famiglie.

Graziano Sciannandrone

 

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Commenti

  • Ma perché non viene denunciato penalmente,il titolare della struttura visto che queste mancanze sono di natura penale ?

    antonio 01 51 19/07/2017 10:18 Rispondi

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