Giovedì 28 Marzo 2024

Di che cosa si occupa il coordinatore della sicurezza

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Tanto in fase di progettazione quanto in fase di esecuzione, il coordinatore per la sicurezza è il soggetto che viene delegato dal responsabile o dal committente all’esecuzione dei compiti indicati dal D. Lgs. n. 81 del 2008 agli articoli 91 e 92. La norma impone la nomina del coordinatore della sicurezza per i lavori per i quali è richiesta la presenza di diverse imprese esecutrici, anche non nello stesso momento. Per essere nominati coordinatori della sicurezza, è necessario poter vantare un livello di esperienza professionale in linea con il titolo di studio che si possiede, disporre di un titolo professionale di natura tecnica e avere un attestato di frequenza relativo a un corso dedicato alla sicurezza nei cantieri edili.

I requisiti professionali

Entrando più nel dettaglio, per quanto riguarda il titolo professionale necessario non è indispensabile essere laureati, ma è sufficiente un diploma di perito industriale o di geometra. Se si ha un diploma di perito industriale, però, occorre avere alle spalle non meno di tre anni di esperienza professionale, mentre nel caso di un diploma di geometra ne basta uno. È di 120 ore la durata del corso di formazione, in cui vengono affrontati i temi a cui si fa riferimento nell’Allegato XVI del D. Lgs. n. 81 del 2008. Nell’arco dei successivi cinque anni, inoltre, devono essere frequentati dei corsi di aggiornamento per un totale di 40 ore complessive.

Gli obblighi per il committente

Prima che un incarico di coordinatore della sicurezza venga affidato, è compito del committente appurare che il soggetto individuato sia in possesso dei requisiti previsti. Il cartello di cantiere deve indicare i nominativi dei coordinatori, in applicazione del comma 4 dell’articolo 4 della legge n. 47 del 28 febbraio del 1985.

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Il coordinatore per la progettazione

Il ruolo del coordinatore della sicurezza per la progettazione è lo stesso che viene individuato dal D. Lgs. n. 494 del 1992. Il coordinatore per la progettazione è tenuto a compilare il Piano di Sicurezza e Coordinamento come previsto dal D. Lgs. n. 81 del 2008 all’articolo 100; inoltre, deve redigere il fascicolo tecnico, adattato alle caratteristiche dell’opera. Un’altra mansione che spetta al coordinatore è quella – appunto – di coordinare l’attività del responsabile dei lavori. In particolare, in fase di progettazione è necessario accertare il rispetto dei principi indicati dal testo unico sicurezza all’articolo 15, per una corretta pianificazione delle diverse fasi di lavoro.

I sopralluoghi

La frequenza con la quale devono essere effettuati sopralluoghi in cantiere varia in base a diversi parametri: per esempio, le criticità dell’ambito territoriale nel quale si opera, il numero delle imprese che devono essere coordinate, il numero di fasi critiche e la loro entità, l’importanza dell’opera. Sono i datori di lavoro delle imprese esecutrici a dover provvedere alla manutenzione e al controllo dei dispositivi di sicurezza, degli impianti e delle macchine. Al contrario, fa parte delle competenze del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione il controllo delle attrezzature di lavoro di tipo autorizzativo e documentale.

I controlli necessari

Lo scopo è quello di rendere noto al committente l’eventuale mancata cura del controllo e della manutenzione delle attrezzature di lavoro da parte dell’esecutore. Il datore di lavoro dell’impresa esecutrice, infatti, è tenuto a garantire il controllo dei dispositivi di sicurezza e delle macchine. L’attività del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ad ogni modo, non presuppone un costante controllo del cantiere, il che vuol dire che egli non è tenuto a sovrintendere ai lavori o a essere presente a tutte le fasi di lavoro. Deve, invece, “solo” controllare che la normativa di sicurezza venga applicata.

Articolo presente in:
Dall'Italia

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