Revocata l’Ordinanza Sindacale n° 55 del 20.11.2025 con la quale veniva ordinato l’immediato sgombero dell’immobile situato al piano quarto in Via Vittorio Alfieri, civ. 5, soprastante l’immobile interessato dall’incendio; revocato contestualmente l’obbligo per il proprietario dell’immobile al terzo piano, di provvedere, entro il termine di 5 giorni, all’immediata rimozione e smaltimento di tutto il materiale danneggiato dall’incendio e l’obbligo per i proprietari degli immobili del condominio sito in Via Vittorio Alfieri, civ. 5, di provvedere entro il termine di 15 giorni, alla messa in sicurezza e alle verifiche statiche necessarie a valutare la sicurezza strutturale dell’edificio.
Nell’atto si ricorda che a seguito di incendio dell’immobile situato al piano terzo in Via Vittorio Alfieri, veniva emessa Ordinanza Sindacale n° 55 del 20.11.2025 con la quale si ordinava
l’immediato sgombero dello stesso immobile e dell’immobile sito in Manfredonia, situato al piano quarto in Via Vittorio Alfieri, ingiungendo ai proprietari di divieto di accesso e permanenza a chiunque, ad eccezione del personale autorizzato per le operazioni di smaltimento dei materiali danneggiati, per la messa in sicurezza e la verifica statica; l’obbligo per il proprietario dell’immobile al terzo piano, di provvedere, entro il termine di 5 giorni, all’immediata rimozione e smaltimento di tutto il materiale danneggiato dall’incendio; l’obbligo per i proprietari degli immobili del condominio sito in Via Vittorio Alfieri, di provvedere entro il termine di 15 giorni, alla messa in sicurezza e alle verifiche statiche necessarie a valutare la sicurezza strutturale dell’edificio.
In seguito il proprietario dell’immobile situato al piano terzo in Via Vittorio Alfieri, comunicava il completamento delle verifiche statiche e strutturali nonché le operazioni di verifica, rimozione e smaltimento del materiale danneggiato a mezzo della ditta specializzata in materia, con dichiarazione del professionista incaricato che “l’immobile non presenta alcun pericolo di crollo localizzato e di sicurezza statica generale, la riduzione percentuale di resistenza a compressione rientra nei limiti normativi del Coefficiente di Sicurezza del 20% e in ogni caso la media calcolata pari a circa 347 kg/cmq (per la zona interessata dall’incendio) è in valore assoluto una buona capacità di resistenza residua. Si può serenamente affermare che la verifica statica effettuata è ampiamente positiva e, al netto della ovvia necessità di ripristinare, riparare e rinforzare ogni elemento danneggiato, non vi è alcun motivo di natura tecnica ostativo alla regolare ripresa delle funzioni a cui l’immobile è adibito“.
Graziano Sciannandrone
