Domenica 28 Aprile 2024

Acconto I.M.U. e TA.S.I. anno 2016

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Le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015)

ACCONTO I.M.U. e TA.S.I. anno 2016

Si informano i contribuenti che l’acconto dell’I.M.U. e della TA.S.I. con scadenza 16 Giugno 2016 dovrà essere versato con aliquote (invariate rispetto a quelle già in vigore per l’anno 2013) e detrazioni approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 en. 13 del 31/05/2016.
Allo scopo di agevolare i contribuenti nell’assolvimento degli obblighi tributari, dì seguito si riportano le aliquote e le detrazioni approvate e da applicare.

I.M.U.
Aliquote 2016 vigenti
:
• Aliquota base maggiorata – fabbricati, terreni agricoli, aree edificatóri (art 13 – comma 6 – D.L. n. 201/2011) —> 8,70%
• Aliquota abitazione principale + pertinenze (art. 13 – comma 2 – D.L. n. 201/2011 s.m.i.) —> 4,00%
(con precisazione che ai sensi del comma 2, art. 13 del D.L. n. 201/2011 s.m.L, dal 1° gennaio 2014, sono soggette ad imposta esclusivamente le abitazioni principali – e le pertinenze della stessa- classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell’art 13 del DX. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.214).
• Aliquota unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari —> ESENTI
• Alloggi sociali, come definiti dal Decreto Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008 pubblicato in G.U. n. 146 del 24/0672008 —> ESENTI
• Aliquota unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica —> ESENTI
• Terreni agricoli posseduti in proprietà o condotti in fitto o comodato da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli a tiralo principale
(purché – in entrambe le fattispecie – iscritti alla previdenza agricola), ai sensi del D.L. 24 gennaio 2015 n. 4 – come convertito
in legge n. 34/2015 —> ESENTI
• Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (cd “beni merce”), fintanto che rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati —> ESENTI
• Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui art. 13, c.8 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L.2014/2011 —> ESENTI
• Terreni agricoli, posseduti e condotti o non condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, nonché quelli ricadenti nelle aree montane o di collina come da circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/671993 —> ESENTI
• Aliquota unità immobiliari appartenenti alla categoria CI, C3 e DI esclusivamente per gli immobili di proprietà di soggetti che ivi esercitano le proprie attività artigianali e/o commerciali —> 7,70%

Detrazioni per l’abitazione principale e pertinenze (art. 13 — comma 10 – D.L. n. 201 del 2011 s.m.i.):
• Detrazione base € 200,00
(con precisazione che, ai sensi del comma 10, art. 13 – D.L. n. 201 del 2011 così come convertito dalla legge n. 214/2011, dal 1° gennaio 2014, non è più applicabile l’ulteriore detrazione di € 50,00 per ogni figlio convivente di età inferiore a 26 anni).

Assimilazioni:
Ai sensi del dell’art. 11, comma 6 – lett b) del Capitolo 2 del Regolamento IUC, sono state equiparate all’abitazione principale le seguenti unità immobiliari:
a) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata a qualsiasi titolo da altra persona;
b) l’unità immobiliare (una ed una sola) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani – già pensionati – non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti aU’A.I.R.E., a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso e/o comunque occupata a qualsiasi titolo da altra persona (ai sensi del D.L. n. 47/2014, come convertito in legge n. 80/2014);

Riduzioni:
Inoltre sono concesse le seguenti agevolazioni:
La Legge 208/2015 (Legge di Stabilità) ha introdotto, dal 2016, un abbattimento del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli (comodatari), che le utilizzano come abitazione principale; con aliquota base ai sensi del comma 6 dell’art. 13 DX. n. 201/2011.
La norma stabilisce inoltre che per poter usufruire della riduzione devono verificarsi le seguenti condizioni:
• che il contratto sia registrato;
• che il comodante possieda un solo immobile in Italia;
• che il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9/12/1998 n. 431 con una riduzione del 25%. (ai sensi del comma 53 dell’arti delle Legge nr.208/2015); con aliquota base ai sensi del comma 6-bis dell’art 13 D.L. n. 201/2011.

AVVERTENZE
Ai sensi dell’art. 20 – comma 2 del vigente Regolamento Comunale IUC, per usufruire delle esenzioni/agevolazioni/assimilazioni i contribuenti interessati dovranno presentare – presso il Comune o la concessionaria – formale dlchiarazione/autocertiflcazione entro e non oltre i termini di legge (30 giugno 2017).

VERSAMENTO ACCONTO IMU:
• Entro il 16/06/2016 dovrà essere effettuato – in autoliquidazione a mezzo modello F24;
• Ai sensi dell’art 19 – comma 9 – del Regolamento componente IMU, l’imposta non va versata qualora inferiore a 12,00 euro (l’importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo). Parimenti non si procede a rimborso per somme uguali o inferiori ad € 12,00 ai sensi dell’art. 1 – comma 168 – L. 29672006.

codice tributo

denominazione

3912

“IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – articolo 13, c. 7, DL. 201/2011”

3913

“IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13 – comma 8 – del DL. 201/2011 (esenti)”

3914

“IMU – imposta municipale propria per i terreni”

3916

“IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili”

3918

“IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati”

3925

“IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Quota Stato”

3930

“IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Quota Comune”

Codice Comune di MANFREDONIA: E885

TASI
Esenzione TASI

• l’abitazione principale e relative pertinenze (una unità per categoria C/2, C/6 e C/7), come definita ai fini IMU, posseduta da proprietari o titolari o diritti reali di godimento è esente dalla tassa, ad eccezione degli immobili di lusso classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Sono assimilate ad abitazione principale e, pertanto, NON assoggettate a TASI:
• l’unità immobiliare e relative pertinenze (una per categoria catastale C/2, C/6 e C/7) possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che, a seguito di un ricovero permanente, acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata;
• l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;
• gli alloggi e relative pertinenze (una per categoria catastale C/2, C/6 e C/7) delle Cooperative Edilizie a proprietà indivisa adibiti ed effettivamente utilizzati ad abitazione principale dei soci assegnatari;
• gli alloggi e relative pertinenze (una per categoria catastale C/2, C/6 e C/7) delle Cooperative Edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in mancanza del requisito di residenza anagrafica;
• alloggi sociali, come definiti dal Decreto Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008 pubblicato in G.U. n. 146 del 24/0672008;
• i fabbricati di civile abitazione e relative pertinenze (una per categoria catastale C/2, C/6 e C/7) destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministero delle Irifrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
• l’alloggio adibito a casa coniugale e relative pertinenze (una per categoria catastale C/2, C/6 e C/7), assegnato al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
• un unico immobile e relative pertinenze (una per categoria catastale C/2,C/6 e C/7), posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’art 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza;
• i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (cd “beni merce”), fintanto che rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Riduzioni
Inoltre sono concesse le seguenti agevolazioni:
la Legge 208/2015 (Legge di Stabilità) ha introdotto, dal 2016, una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli (comodatari), che le utilizzano come abitazione principale con aliquota base —> 1,90%
La norma stabilisce inoltre che per poter usufruire della riduzione devono verificarsi le seguenti condizioni:
• che il contratto sia registrato;
• che il comodante possieda un solo immobile in Italia;
• che il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9/12/1998 n. 431 con una riduzione del 25% con aliquota base —> 1,90%

Agevolazioni:
• Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui art. 13, c.8 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L.2014/2011 —> 1,00%o

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, e di aree edificabili, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. Per cui l’occupante (es. locatario, comodatario, usuario etc.) versa la TASI nella misura del 10 per cento dell’ammontare complessivo della tassa, mentre la restante parte del 90 per cento è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.

Si ribadisce che resta esclusa dalla tassazione l’abitazione principale con relative pertinenze (nonché le fattispecie ad essa equiparate), nonché le altre unità immobiliari destinate ed adibite ad abitazione principale sia dal possessore che dal detentore (inquilino o comodatario), ai sensi del comma 14 lettera a) della Legge di stabilità 2016 n. 208/2015.

Fattispecie Aliquota Codice tributo Codice Comune
Abitazione principale e relative pertinenze 1,9 ‰ 3958 E885
Unità immobiliari assimilate ad abitazione principale 1,9 ‰ 3958 E885
Aree fabbricabili 1,9 ‰ 3960 E885
Altri immobili 1,9 ‰ 3961 E885
Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,0 ‰ 3959 E885

Assimilazioni:
Ai sensi del dell’art. 11, comma 6 – lett. b) del Capitolo 2 del Regolamento IUC, sono state equiparate all’abitazione principale le seguenti unità immobiliari:
a) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata a qualsiasi tiralo da altra persona;
b) l’unità immobiliare (una ed una sola) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani – già pensionati – non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti aU’A.I.R.E., a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso e/o comunque occupata a qualsiasi titolo da altra persona (ai sensi del D.L. n. 47/2014, come convertito in legge n. 80/2014);

VERSAMENTO IN ACCONTO TASI:
• Entro il 16/06/2016 dovrà essere effettuato – in autoliquidazione a mezzo modello F24;
• Ai sensi dell’art. 11 del Regolamento componente TASI, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme Inferiori a 12 euro per anno d’imposta (l’importo si intende riferito all’Imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo).

ULTERIORI INFORMAZIONI
La concessionaria Gestione Tributi S.p.A. è a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e/o informazione presso gli sportelli dedicati, ubicati in Via delle Antiche Mura, 66 – nei seguenti orari:
Dal lunedì al venerdì (09:00 – 13:00/15:00 – 16:00) – sabato (09:00-12:00).
E’ possibile inoltre consultare i siti web dell’Amministrazione Comunale e della concessionaria:
http://www.comune.manfredonia.fg.it/areatributi.htm         www.gestionetributi.191.it

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Commenti

  • andate,a.lavorare.

    pax 01/06/2016 13:10 Rispondi

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