Martedì 16 Aprile 2024

Decreto anti-Covid: Italia rossa e arancione per tutto aprile. Obbligo vaccinale per i farmacisti e niente zone gialle, possibili deroghe in base a contagi e vaccini

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Niente zona gialla per un mese. Il nuovo decreto anti-Covid, infatti, prevede che fino al 30 aprile l’Italia sarà solo rossa o arancione. Il Consiglio dei ministri, questo pomeriggio, ha dato il via libera alle nuove norme in vigore dal 7 al 30 aprile. Norme che, secondo le schema stabilito nell’ultima cabina di regia, escludono quindi la riapertura a pranzo di bar e ristoranti, prevista invece solo dal colore giallo. Le scuole tornano in presenza fino alla prima media, anche in zona rossa. Viene introdotto l’obbligo vaccinale anche per i farmacisti e saranno concesse deroghe per riaprire in base a contagi e vaccini. Restano vietati gli spostamenti in tutto il paese, ancora chiusi cinema e teatri, palestre e piscine. Niente visite a parenti e amici in zona rossa e con limitazioni in zona arancione all’interno della regione: ossia una sola volta al giorno e solo in due persone.

Ecco le misure.
Obbligo vaccino anche a farmacisti
Avranno l’obbligo di vaccinarsi “gli esercenti, le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali”, riporta il decreto. La vaccinazione sarà “requisito essenziale” per l’esercizio della professione. Per chi rifiuta è previsto lo spostamento a “mansioni, anche inferiori” con il “trattamento corrispondente alle mansioni esercitate”. Se ciò non è possibile, “per il periodo di sospensione non è dovuta retribuzione”.

Scudo penale per sanitari che vaccinano
Per omicidio colposo e lesioni personali colpose “verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV -2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del Piano” nazionale, “la punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del ministero della Salute relative alle attività di vaccinazione”. Lo prevede il decreto legge Covid approvato in Cdm.

Sanitari no-vax sospesi sino a fine anno
E durerà al massimo sino al 31 dicembre del 2021 la sospensione dei sanitari no vax. La sanzione scadrà prima se gli interessati ci ripenseranno e si sottoporranno alla vaccinazione o comunque al completamento del piano vaccinale. La sospensione interverrà solo se non sarà possibile l’assegnazione a mansioni diverse del lavoratore che non implicano il rischio di diffusione del contagio.

Scuola: in presenza fino alla prima media in zona rossa
C’è poi il dossier scuola. Si torna in classe fino alla prima media in tutta Italia, zone rosse comprese. Il decreto prevede che i governatori non potranno emanare ordinanze più restrittive per sospendere l’attività in presenza. “Dal 7 aprile al 30 aprile è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi” fino alla prima media, si legge. Una disposizione che “non può essere derogata da provvedimenti dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome”. In zona arancione e gialla la presenza è fino alla terza media e con un minimo del 50% alle superiori.

 

Possibili deroghe in base a contagi e vaccini
“In ragione dell’andamento dell’epidemia, nonché dello stato di attuazione del Piano strategico nazionale dei vaccini di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con particolare riferimento alle persone anziane e alle persone fragili, con deliberazione del Consiglio dei ministri, sono possibili determinazioni in deroga” alla norma che per tutto il mese di aprile applica la zona arancione anche alle Regioni che abbiano dati da zona gialla, come riporta il decreto legge Covid. Con delibera del Cdm possono essere essere fatte specifiche deroghe.

Stop a visite agli amici in zona rossa fino al 30 aprile
Fino al 30 aprile nelle zone rosse non sarà consentito andare a trovare parenti o amici una volta al giorno e in massimo due persone (oltre ai minori di 14 anni conviventi) come invece sarà permesso nel weekend di Pasqua quando tutta Italia sarà in rosso. In zona arancione, invece, le visite saranno consentite, sempre una sola volta al giorno dalle 5 alle 22 e sempre in non più di due persone, all’interno del comune di residenza, come prevede il decreto.

Concorsi pubblici in presenza dal 3 maggio
“Dal 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni”, si legge nel decreto legge. Lo svolgimento delle prove deve avvenire “nel rispetto delle linee guida validate dal Comitato tecnico scientifico”. Le misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici sono contenute all’articolo 10. Per “ridurre i tempi di reclutamento del personale”, si legge, le amministrazioni possono procedere con “modalità semplificate di svolgimento delle prove”. In particolare è previsto, “nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l’espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale”; “l’utilizzo di strumenti informatici e digitali e, in particolare, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali”, “una fase di valutazione dei titoli e dell’esperienza professionale ai fini dell’ammissione alle successive fasi concorsuali” e “in tal caso, il relativo punteggio concorre alla formazione del punteggio finale”.

Via libera al concorso in magistratura
“È consentito lo svolgimento della prova scritta del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del ministro della Giustizia 29 ottobre 2019 anche in deroga alle disposizioni vigenti che regolano lo svolgimento di procedure concorsuali durante l’emergenza pandemica”. Sarà un decreto ad hoc del Guardasigilli, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del dl Covid , una volta acquisito il parere favorevole del Comitato tecnico scientifico, a stabilire le modalità operative per lo svolgimento della prova scritta e della prova orale del concorso, nonché le condizioni per l’accesso ai locali destinati per l’esame, “al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid 19”.


Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro della giustizia Marta Cartabia, del Ministro della salute Roberto Speranza, del Ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.
Il testo prevede la proroga fino al 30 aprile 2021 dell’applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 (salvo che le stesse contrastino con quanto disposto dal medesimo decreto-legge) e di alcune misure già previste dal decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30. In particolare, la proroga riguarda:

  • l’applicazione nelle zone gialle delle misure della zona arancione;
  • l’estensione delle misure previste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi (superiori a 250 casi ogni 100mila abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti) sia con ordinanza del Ministro della salute che con provvedimento dei Presidenti delle Regioni;
  • la possibilità, nella zona arancione, di uno spostamento giornaliero verso una sola abitazione privata abitata in ambito comunale.

Il testo prevede la possibilità entro il 30 aprile di apportare modifiche alle misure adottate attraverso specifiche deliberazioni del Consiglio dei Ministri.
Il provvedimento dispone che dal 7 al 30 aprile 2021 sia assicurato inderogabilmente, sull’intero territorio nazionale, lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia, nonché dell’attività didattica del primo ciclo di istruzione e del primo anno della scuola secondaria di primo grado. Per i successivi gradi di istruzione è confermato lo svolgimento delle attività in presenza dal 50% al 75% della popolazione studentesca in zona arancione mentre in zona rossa le relative attività si svolgono a distanza, garantendo comunque la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
Inoltre, il decreto:

  • esclude la responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nel periodo emergenziale, allorché le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative;
  • introduce disposizioni volte ad assicurare l’assolvimento dell’obbligo vaccinale da parte del personale medico e sanitario, prevedendo una dettagliata procedura per la sua operatività e adeguate misure in caso di inottemperanza (assegnazione a diverse mansioni ovvero sospensione della retribuzione);
  • stabilisce che le previsioni già vigenti per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite in merito alla manifestazione del consenso alla somministrazione del vaccino anti-SARS-CoV-2 siano estese anche alle persone che, pur versando in condizioni di incapacità naturale, non siano ricoverate nelle predette strutture sanitarie assistite o in altre strutture analoghe;
  • proroga al 31 luglio 2021 alcune disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria, prevede norme sullo svolgimento dell’attività giudiziaria in periodo di emergenza pandemica e reca modifiche al codice della giustizia contabile;
  • proroga al 31 maggio 2021 il termine concernente le procedure di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili (LSU) e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità (LPU) (Basilicata, Calabria, Campania e Puglia) nonché i contratti a tempo determinato degli LSU e LPU (Calabria), con oneri a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  • estende agli enti del Terzo settore (ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale) la disciplina prevista per lo svolgimento delle assemblee ordinarie con modalità semplificate per le società sino al 31 luglio 2021;
  • proroga dal 30 aprile al 15 giugno la scadenza entro la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri deve assegnare alle Regioni interessate il termine per adottare i provvedimenti per il riequilibrio finanziario;
  • dispone deroghe per lo svolgimento dei concorsi pubblici prevedendo lo svolgimento di una sola prova scritta e una orale, con modalità decentrate. Si prevedono inoltre modalità ulteriormente semplificate (prova orale facoltativa) per i concorsi relativi al periodo dell’emergenza sanitaria e la possibilità a regime per le commissioni di suddividersi in sottocommissioni. È esclusa l’applicazione delle procedure derogatorie per il personale in regime di diritto pubblico. Inoltre, dal 3 maggio 2021 i concorsi riprenderanno in presenza nel rispetto delle linee guida del Comitato tecnico-scientifico;
  • consente lo svolgimento della prova scritta del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019 anche in deroga alle disposizioni vigenti, che regolano lo svolgimento di procedure concorsuali nel corso dell’emergenza pandemica da COVID-19. Si prevede espressamente che l’accesso dei candidati ai locali destinati allo svolgimento della prova scritta e della prova orale sia subordinato alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva, sulle condizioni previste dal decreto del Ministro della giustizia concernente l’accesso ai locali adibiti alle prove
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