Martedì 30 Aprile 2024

Italia zona rossa a Pasqua dal 3 al 5 aprile: cosa si può fare? Spostamenti, pranzo e visite

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Italia zona rossa a Pasqua dal 3 al 5 aprile con regole, divieti e restrizioni su spostamenti, visite ad amici e parenti, seconde case. Per 3 giorni, anche le regioni in zona arancione dovranno fare i conti con misure più rigide per limitare i contatti ed evitare l’ulteriore diffusione del coronavirus.
Cosa si può fare e cosa non si può fare tra il 3 e il 5 aprile:

COPRIFUOCO DALLE 22 ALLE 5
In ogni regione rimane il coprifuoco già in vigore. Il coprifuoco resterà invariato tra le 22 e le 5, salvo motivi di lavoro, di salute o urgenze, da giustificare con l’autocertificazione.

VISITE A CONGIUNTI E AMICI
Nei giorni di festa “nelle zone interessate dalle restrizioni, gli spostamenti verso altre abitazioni private abitate saranno possibili solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando all’interno della stessa Regione”. Quindi, sì alle visite a parenti e amici nel rispetto del coprifuoco. Il provvedimento consente gli spostamenti per visite private -a parenti o ad amici- ad un massimo di due persone “che potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi”. Tali spostamenti -e quindi le visite- non sono consentiti in zona rossa. Per far visita ad un parente non autosufficiente, si può anche uscire dalla Regione.

SPOSTAMENTI
Rimane in vigore il divieto di spostamento tra le regioni. E’ possibile spostarsi dalla regione di residenza solo per motivi di lavoro, di salute o per urgenze. In questo caso, gli spostamenti vanno giustificati con l’autocertificazione

PRANZO DI PASQUA
Si chiede, con raccomandazioni, di non accogliere persone non conviventi. Le visite di parenti e amici, in ogni caso, dovrebbero essere caratterizzate dal rispetto delle norme di distanziamento anche a tavola.

MESSA DI PASQUA
A messa con l’autocertificazione e in una chiesa vicino a casa. Per il resto le regole sono sempre quelle che impongono l’ingresso dei fedeli in numero contingentato, l’obbligo di mascherina e la distanza di sicurezza.

Niente scambio della pace ma un inchino guardandosi negli occhi. Per i riti di Pasqua, la Cei ha invitato i fedeli a partecipare alla celebrazione in presenza nel rispetto rigoroso delle norme anti contagio. Lo streaming consigliato agli anziani e alle persone più a rischio.

SECONDE CASE
Può recarsi nella seconda casa solo il nucleo convivente e soltanto se l’abitazione di destinazione è vuota. Non si può andare nella seconda casa con amici e parenti. Si può raggiungere la seconda casa solo se si è proprietari o se si è stipulato un contratto d’affitto da una data antecedente al 14 gennaio 2021. Il Piemonte, con un’ordinanza, si è aggiunto a Toscana, Valle d’Aosta e Alto Adige che vietano l’ingresso dei non residenti in regione. La Campania ha vietato gli spostamenti anche ai residenti. La Liguria ha stabilito che i residenti non possono raggiungere le seconde case e nemmeno le barche. L’ingresso in Sardegna e Sicilia, adeguatamente motivato, è subordinato ad un tampone negativo.

GITE E PIC NIC
A Pasquetta, vietate le tradizionali scampagnate e niente pic nic.

SPORT
L’attività sportiva è consentita secondo le regole della zona rossa: “Esclusivamente nell’ambito del territorio del proprio Comune, dalle 5 alle 22, in forma individuale e all’aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri”.

Puglia

Seconde case
Con decorrenza dal 27 marzo e sino al 6 aprile 2021:
sono vietati gli spostamenti dal Comune di residenza, domicilio o abitazione verso altri comuni della Puglia per raggiungere le “seconde case”, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza;
sono vietati gli ingressi e gli spostamenti in Puglia delle persone non residenti, per raggiungere le seconde case in ambito regionale, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza.

Attività commerciali
Con decorrenza dal 27 marzo e sino al 6 aprile 2021, tutte le attività commerciali consentite dal DPCM del 2 marzo 2021 in zona rossa (art. 45), chiudono alle ore 18,00, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari, di carburante per autotrazione, di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, delle edicole, dei tabaccai, delle farmacie e delle parafarmacie.

Nei giorni 28 marzo (domenica della Palme), 4 aprile (Pasqua) e 5 aprile (Lunedì dell’Angelo) sono sospese tutte le attività commerciali consentite dal DPCM del 2 marzo 2021 in zona rossa (art.45) ad eccezione delle attività di vendita di carburante per autotrazione, di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, di fiori e piante, delle edicole, dei tabaccai, delle farmacie, delle parafarmacie.

Le attività commerciali si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 del DPCM del 2 marzo 2021 Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 11 del medesimo DPCM.

Resta fermo l’obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Attività di somministrazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie
Con decorrenza dal 27 marzo e sino al 6 aprile 2021, l’attività di asporto dei servizi di ristorazione, ove consentita dal DPCM 2 marzo 2021 (art.46, co.2), è svolta, dalle ore 18.00 in poi, tramite prenotazione preventiva on-line o per telefono ed a condizione che siano adottate modalità organizzative che limitino al massimo code, file o assembramenti.
Resta fermo l’obbligo di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Vito Marchitelli

 

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