Giovedì 18 Aprile 2024

Attività socialmente utili a sostegno dell'Amministrazione, modifica del regolamento

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La Giunta comunale ha deliberato di modificare  il  Regolamento  per  le  attività  socialmente  utili  a  sostegno  dell’Amministrazione Comunale approvato con deliberazione di G.C. n.91 del 05.04.2013, come segue: L’articolo  1,  primo  paragrafo,  al  secondo periodo dopo la parola  “servizio”  viene  aggiunta  la  seguente  locuzione: “  osservando  l’orario  di  servizio,  ore  09.00-13.00  e/o  16.00-20.00,  salvo  diverse  disposizioni  dirigenziali.”.

L’articolo  2,  primo paragrafo,  il  secondo periodo  è  sostituito  con il  seguente:  “Il  lavoratore  ha  diritto  ad  •assentarsi per  motivi  di salute  per  un  periodo di 90  giorni nell’arco di dodici  mesi e/o,  nel caso di lavoro  senza  interruzione  di  continuità  per  più  di  tre  anni,  per  un  periodo  di  270  giorni  nell’arco  degli  ultimi  36  mesi.”.

L’articolo 2, terzo paragrafo, è abrogato.

L’articolo 2, quarto paragrafo e quinto paragrafo, il numero “90” è sostituito dal numero “270”.

L’articolo  2,  sesto  paragrafo,  è  sostituito  con  il  seguente:   “Qualora  un  lavoratore,  che  abbia  superato  il  monte giorni di malattia, continui ad assentarsi per malattia senza soluzione di continuità, lo stesso, al fine  della permanenza negli elenchi delle attività socialmente utili, dovrà presentare istanza di “sospensione per  malattia”, allegando idonea documentazione rilasciata dalla competente A.S.L., da cui risulti che trattasi di  malattia  grave  tale  da  comportare  un’inabilità  temporanea  a  recarsi  presso  il  luogo  di  prestazione  dell’attività socialmente utile.”.

All’articolo 2 è aggiunto un nuovo paragrafo tra il dodicesimo e tredicesimo:  “L’Ufficio L.S.U. può richiedere il controllo della malattia attraverso la competente I.N.P.S. Qualora il lavoratore risulti assente alla visita di  controllo senza giustificato motivo, ,nelle fasce orarie stabilite dalla vigente normativa in materia,  l’Ufficio  L.S.U.  avvierà  il  relativo  procedimento disciplinare.

Il  Dirigente  dell’Ufficio  L.S.U.  definite  le  procedure  amministrative  connesse  al  procedimento  disciplinare,  procederà  ad  irrogare  la  sanzione  della  censura  scritta  ed  alla  decurtazione  dell’assegno  socialmente  utile  per  i  giorni  decorrenti  dal  primo  giorno  di  malattia e per un massimo di dieci giorni.”

L’articolo 22, secondo paragrafo, dopo la parola “ assegnatario ” viene aggiunta la seguente locuzione: “della  gestione  LSU,  supportato  nel  relativo  procedimento  disciplinare  dal  titolare  dell’Ufficio  Legale  dell’Ente  nonché dal Responsabile amministrativo dell’Ufficio LSU con compiti di Segretario verbalizzante”.

All’articolo 22, comma a), è aggiunto, dopo il settimo punto, l’ottavo punto: “assenza alla visita di controllo  della malattia.”;  L’articolo 23, punto 1., è abrogato; L’articolo 23, punto 5., è abrogato.

Confermata ogni altra disposizione del predetto Regolamento per quanto non in contrasto con il presente  provvedimento.

n228 del 10112015

Graziano Sciannandrone

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  • E quelli che marcavano il cartellino e andavano a spasso che fine hanno fatto? Non se ne saputo più niente, magari risultano ancora a lavorare, visto che erano parenti, amici o conoscenti dei politici locali.
    Speriamo che i controlli siano più stretti, perché i soldi pubblici sono le TASSE che i cittadini onesti pagano.

    tonino 01 51 14/11/2015 10:21 Rispondi
  • La cuccagna è finita. Finalmente li vedo lavorare.

    mietta 13/11/2015 14:45 Rispondi
  • Oh…confermano la tesi del grande BEBBE GRILLO, Quando recitava nei suoi interventi di piazza Art. Tot sostituito dal art. Y, comma x sostituito dal comma j che modifica il comma h…ecc. ecc. I SOLITI INCANTATORI DI SERPENTI

    pingpong 12/11/2015 21:03 Rispondi

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