Lo scorso 28 febbraio, la Giunta del Comune di Manfredonia stabilisce l’esenzione dell’Imposta sugli immobili IMU adibiti ad abitazione principale mentre per le altre categorie conferma per l’anno 2017 le stesse applicate l’anno scorso secondo il seguente schema:
Aliquota base maggiorata (art. 13 – comma 6 – D.L. n. 201/2011) 8.70‰
Aliquota abitazione principale + pertinenze (esclusivamente per le abitazioni principali e le pertinenze
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) 4,00‰
Aliquota unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione
principale dei soci assegnatari 4,00‰
Aliquota per terreni agricoli di proprietà di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli a titolo
principale, previa esibizione di iscrizione all’INPS ESENTE
Aliquota per terreni agricoli di proprietà NON condotti da coltivatori diretti ed imprenditori
agricoli 8,7‰
Aliquota unità immobiliari appartenenti alla categoria C1, C3 e D1 esclusivamente per gli immobili di
proprietà di soggetti che ivi esercitano le proprie attività artigianali e/o commerciali 7,70‰
Aliquota unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti
universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica: ESENTI
Aliquota unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione
principale dei soci assegnatari: ESENTI
Abitazioni date in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le
utilizzano come abitazione principale, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1,
A/8, A/9: RIDUZIONE 50% della base imponibile, purché ricorrano le seguenti condizioni:
– il contratto sia registrato;
– il comodante possieda un solo immobile in Italia (tale agevolazione disciplinata ex art. 13 comma 3
– lett. Oa) dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, si applica anche nel caso in cui il comodante oltre
all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a
propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie A/1, A/8,
A/9);
– il comodante risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente, nello stesso comune in cui è
situato l’immobile concesso in comodato;
– con aliquota base ai sensi del comma 6 del citato articolo 13 del D.L. n. 201/2011;
Aliquota unità immobiliari concesse in locazione a canone concordato di cui alla legge 431/1998 con riduzione
del 25% dell’imposta (ai sensi del comma 53 dell’art. 1 della legge nr. 208/2015); con aliquota base ai sensi
del comma 6-bis del citato articolo 13 del D.L. n. 201/2011;
Aliquota beni merce: 0‰
Aliquota per terreni agricoli, condotti o non condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli,
ricadenti in aree montane o di collina (Circolare Ministeriale n. 9/1993) – ESENTI
Aliquota per terreni agricoli di proprietà non condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli,
non ricadenti in aree montane o di collina (Circolare Ministeriale n. 9/1993): 8,7‰
Aliquota per terreni agricoli di proprietà e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli: ESENTI
La Giunta proporrà al Consiglio Comunale di confermare, per l’annualità 2017, per le unità immobiliari, soggette ancora ad imposta municipale propria, (CATEG. A/1-A/8 -/A9), adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, che si possano detrarre, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Graziano Sciannandrone