Sabato 27 Aprile 2024

Interrogazione in Consiglio di C. Titta, 'molti punti oscuri, fare luce sulla situazione dell'Agenzia Turismo'

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“Perché nelle sedute del Consiglio Comunale del 23 dicembre 2010 prima e del 29 giugno 2011 poi, oltre all’approvazione dello Statuto dell’Agenzia del Turismo, non veniva sottoposta all’esame dei Consiglieri anche l’approvazione di uno schema di Convenzione con cui si sarebbero potuti regolare i rapporti tra l’ente locale e il consorzio, nonché prevedere la trasmissione, al Comune, degli atti fondamentali del consorzio, così come previsto dall’art. 31 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL)?”

“Quali sono gli estremi identificati del/i decreto/i sindacale/i con il quale/i, ai sensi dell’allora vigente Statuto sociale, il Sindaco del Comune di Manfredonia, nel rispetto degli indirizzi del Consiglio Comunale (di cui si vorrebbe conoscere tempi e forme di espressione), procedeva alla individuazione della maggioranza (3 su 5) degli Amministratori del c.d.a. dell’Agenzia del Turismo (la cui rappresentatività maggioritaria, appunto, doveva essere garantita al Comune di Manfredonia), nonché alla individuazione del suo Presidente e del revisore contabile (si chiede di conoscere i nominativi dei componenti del c.d.a. individuati dal Sindaco)?”

 “Nel caso in cui il Sindaco, al contrario, non vi abbia proceduto secondo i modi indicati dall’allora vigente Statuto sociale, quali sono state le diverse modalità utilizzate per la scelta dei soggetti da far nominare alle predette cariche e quali i motivi  per i quali abbia inteso, nella loro individuazione, non essere rispettoso delle clausole statutarie approvate dal Consiglio Comunale e, soprattutto, non necessario ricevere gli indirizzi dal Consiglio Comunale?”

“Qual è l’ammontare del compenso del revisore contabile determinato dall’Assemblea dei soci all’atto della sua nomina”?

“Quali sono le specifiche ragioni (in particolare quelle fatte valere per le clausole statutarie indicate in premessa alle lettere abcdef) per le quali, in data 8 luglio 2013, con deliberazione del proprio organismo assembleare, alla quale partecipava il sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi (in rappresentanza del 51% del capitale sociale), la Società consortile a r.l. “Agenzia del Turismo” procedeva, su proposta del suo presidente, De Meo Michele (il quale, nell’occasione, accampava non meglio precisate ragioni di “migliore operatività”), all’annullamento dell’intero testo dello Statuto sociale approvato dai Consiglieri Comunali (e allegato alla delibera di C.C. n. 31 del 29 giugno 2011) e all’approvazione della sua “revisione integrale”?

“Se il Sindaco del Comune di Manfredonia non ritiene che la soppressione delle dette norme (alcune delle quali vere e proprie norme d’indirizzo politico) e la loro conseguente non previsione all’interno del nuovo Statuto dell’Agenzia del Turismo, approvato con l’apporto determinante della sua volontà favorevole, integrino – come ritiene l’odierno interrogante – gli estremi di una grave inosservanza dell’indirizzo politico espresso in precedenza (con propria delibera n. 31 del 29 giugno 2011) dal Consiglio Comunale in sede d’approvazione dell’originario Statuto sociale, con conseguente mortificazione e svilimento dell’attività svolta dai Consiglieri comunali, anche in sede di Commissione permanente, nonché della volontà da loro espressa”

“Quali sono gli estremi identificativi dei provvedimenti adottati dall’organo amministrativo dell’Agenzia del Turismo ai fini dell’approvazione del programma di pianificazione delle attività svolte negli anni 2012 e 2013, e da svolgersi nel 2014; e in che tempi sono stati assunti (giorno/mese/anno)”?

“Qual è l’elenco delle attività pianificate dall’organo amministrativo e svolte dall’Agenzia del Turismo per gli anni 2012 e 2013, e da svolgersi nel 2014”?

“Qual è l’ammontare complessivo del contributo annuo fissato dall’Agenzia del Turismo per lo svolgimento delle attività pianificate per il 2014”?

“In che tempi e modi l’Agenzia del Turismo “manifestava l’esigenza”, al nostro Comune, “di poter disporre delle risorse finanziarie necessarie all’attuazione del programma delle attività approvato dalla sua Assemblea”, esigenza a seguito della quale manifestazione il Comune di Manfredonia, con delibera di Giunta Comunale n. 234 del 07 agosto 2013, assegnava, ai sensi dell’art. 9, co. 6, dello Statuto dell’Agenzia del Turismo, la somma di € 60.000,00 in conto attuazione del programma delle attività dell’anno 2013 (???)”?  

“se è corretto ritenere che se il Comune di Manfredonia versava l’importo di € 60.000,00, calcolato in proporzione alla propria quota di capitale sociale sottoscritta ovvero pari al 51%, la restante parte dell’intero contributo fissato dall’organo amministrativo dell’Agenzia del Turismo per quell’anno, e che avrebbero dovuto versare gli altri soci minoritari, era pari a complessive € 57.650,00 ovvero il 49 % della complessiva somma di € 117.650,00 (e di cui, appunto, l’importo di € 60.000 rappresentava il 51%)”

“Quali sono gli estremi identificativi dell’atto con cui i competenti organi dell’Agenzia del Turismo fissavano, nel detto importo di circa € 117.650,00, il contributo consortile annuo che tutti i soci avrebbero dovuto versare in corrispondenza del programma di pianificazione delle attività da svolgere nell’anno successivo; nonché quali i modi e le forme in cui il predetto atto veniva adottato”?

“Se tutti i soci minoritari provvedevano a versare le rispettive quote del detto contributo annuo (pari a € 117.650,00) e di quello fissato per il 2014 (ammesso che ne sia stato fissato uno), e, in caso negativo, di sapere quali sono stati i soci che non provvedevano al suo versamento e quali i provvedimenti che si è inteso assumere nei loro confronti o quali quelli che si intenderanno assumere”

“Quali soci dell’Agenzia del Turismo non hanno ancora provveduto al versamento dei conferimenti in proporzione alle rispettive quote di capitale sociale sottoscritte”?

“Qual è l’attuale pianta organica dell’Agenzia del Turismo e quali sono i nominativi di tutti coloro che vi risultano assunti a qualsiasi titolo e il tipo di prestazione di lavoro da ciascuno svolta a favore dell’Agenzia, nonché l’eventuale retribuzione a essi riconosciuta”?

Questa l’interrogazione a risposta scritta del consigliere Idv Cosimo Titta avente come oggetto: Approvazione Statuto dell’“Agenzia del Turismo” – Schema di convenzione tra il Comune e l’Agenzia; Revisione integrale dello Statuto – Decreto sindacale di individuazione dei rappresentanti del Comune in seno all’organo amministrativo dell’Agenzia del Turismo, nonché del presidente del c.d.a. e del revisore contabile. 

QUESTO IL TESTO COMPLETO:

Premesso

–          che l’art. 31 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL) stabilisce che il Consiglio di un ente locale che intenda costituire un consorzio per la gestione associata di uno o più servizi, approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, lo Statuto del consorzio e, unitamente ad esso, una Convenzione (schema) che deve regolare i rapporti tra l’ente locale e il consorzio, disciplinare le nomine, le competenze degli organi consortili e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio;

–          che il Consiglio Comunale di Manfredonia, con deliberazione consiliare n. 91 del 23 dicembre 2010, esprimeva atto d’indirizzo alla Giunta Comunale per l’istituzione della Società Consortile a Responsabilità Limitata – Agenzia del Turismo per la promozione del territorio, dando mandato alla Giunta di predisporre gli atti finalizzati alla costituzione dell’Agenzia, da sottoporre a successiva approvazione del Consiglio Comunale;

–          che, in esecuzione del detto mandato, l’Ufficio di Staff del Sindaco approntava lo schema di Statuto secondo quelli che erano stati gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 91 del 23 dicembre 2010;

–          che lo schema di Statuto veniva così ripresentato all’esame del Consiglio per la sua approvazione definitiva che avveniva con deliberazione n. 31 del 29 giugno 2011;

–          che, con la predetta deliberazione, si procedeva all’accoglimento di alcune delle modifiche proposte anche da parte della Commissione Consiliare permanente e, in particolare, quella d’inserire nello Statuto sociale un ulteriore accapo all’art. 4, co. IV (“L’Agenzia potrà ricorrere alle forniture dei soci solo se la procedura competitiva di ricerca dei medesimi sarà indirizzata a soci-fornitori – Ciò ai sensi degli artt. 1, co. 1; 3, co. 15/ter; 30; 244, co. 1 del D.lgs n. 163/2006 – Codice Unico degli Appalti. La società può sempre rivolgersi al mercato per gli eventuali appalti);

–          che, sempre con deliberazione n. 31 del 29 giugno 2011, veniva confermato l’indirizzo già espresso dal Consiglio Comunale di “riservare statutariamente al Comune il diritto alla rappresentatività maggioritaria negli organi dell’amministrazione e, quindi, la scelta degli stessi – con apposito decreto sindacale – tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale…” (art. 15, co. I, p. 2, dello Statuto allegato alla delibera), nonché di procedere con le stesse modalità alla nomina del Presidente (art. 21, co. I, dello Statuto allegato alla delibera) e del revisore contabile (art. 25, co. I, dello Statuto allegato alla delibera);

–          che, in data 8 luglio 2013, con deliberazione del proprio organismo assembleare, alla quale partecipava il Sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi (in rappresentanza del 51% del capitale sociale), la Società consortile a r.l. – “Agenzia del Turismo” procedeva, su proposta del suo presidente, De Meo Michele, all’annullamento dell’intero originario testo dello Statuto sociale (allegato alla delibera di C.C. n. 31 del 29 giugno 2011) e all’approvazione della sua “revisione integrale e delle deliberazioni connesse e consequenziali”;

–          che, in tale circostanza, senza tener conto degli indirizzi già espressi dal Consiglio Comunale di Manfredonia (massimo organo di rappresentanza dei Cittadini) e correttamente richiamati nell’originaria stesura dello Statuto dell’Agenzia del Turismo (regolarmente approvato con delibera di C.C. n. 31 del 29 giugno 2011), e nonostante la presenza del sindaco Angelo Riccardi in rappresentanza del socio maggioritario (il Comune di Manfredonia), venivano apportate “tali e tante modifiche, soppressioni e integrazioni da arrivare alla redazione di un vero e proprio nuovo statuto” che risultava, così, gravemente privato di diverse importanti clausole statutarie, alcune delle quali vere e proprie norme d’indirizzo politico, che non venivano riportate nel vigente Statuto, tra le quali le seguenti:

a)  “… La società fatturerà esclusivamente al Comune di Manfredonia, ovvero in nome e per conto dello stesso – quale agente contabile – potrà incassare importi che trasferirà allo stesso Comune attraverso uno specifico conto concorrente, a tale operazione finalizzato.” (art. 4, co. I, originario Statuto); [OMESSA]

b) “L’Agenzia potrà ricorrere alle forniture dei soci solo se la procedura competitiva di ricerca dei medesimi sarà indirizzata a soci-fornitori – Ciò ai sensi degli artt. 1, co. I; art. 3, co. 15/ter; 30; 244, co. 1 del D.lgs n. 163/2006 – Codice Unico degli Appalti. La società può sempre rivolgersi al mercato per gli eventuali appalti.”(art. 4, co. IV, ultimo capoverso, originario Statuto) – norma già ricordata in narrativa e il cui inserimento veniva proposto dalla Commissione Consiliare permanente; [OMESSA]

c) “Il contributo (si fa riferimento al “contributo consortile” che i soci sono tenuti a versare, per ogni anno di durata della società, al fine di finanziare le spese necessarie per l’organizzazione e gestione della stessa) è obbligatorio e il suo mancato versamento, entro 90 giorni dalla data di deliberazione, comporta l’esclusione del socio dalla società” (art. 9, co.IV, originario Statuto); [OMESSA]

d) “Il socio in mora nei versamenti, ai sensi dell’art. 2466 del codice civile, non può esercitare il diritto di voto.” (art. 17, co. XIII, originario Statuto); [OMESSA]

e) “Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente, tenuta presente l’individuazione del Sindaco come riportato al precedente art. 15…” [il quale prevede che, come per la nomina degli amministratori, “la sua individuazione è riservata al Sindaco del Comune di Manfredonia in assemblea ordinaria, tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale, nel rispetto degli indirizzi del Consiglio Comunale”], (art. 21, co. I, originario Statuto); [OMESSA]

f) “Con decisione dei soci può essere nominato un revisore contabile iscritto nel registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, all’uopo individuato dal Sindaco del Comune di Manfredonia, nel rispetto degli indirizzi del Consiglio Comunale, in assemblea ordinaria (art.25, co. I, originario Statuto); [OMESSA]

–   che l’omissione delle dette norme e la loro non riproposizione all’interno del nuovo Statuto dell’Agenzia del Turismo, approvato con l’apporto determinante della volontà favorevole espressa dal Sindaco di Manfredonia, presente in tale sede in qualità di rappresentante del socio maggioritario (il Comune di Manfredonia), integrerebbero – ad avviso dell’odierno interrogante – gli estremi di una grave inosservanza dell’indirizzo politico in precedenza espresso (con propria delibera n. 31 del 29 giugno 2011) dal Consiglio Comunale, in sede d’approvazione dell’originario Statuto sociale, con conseguente mortificazione e svilimento dell’attività svolta dai Consiglieri comunali anche in sede di Commissione permanente, nonché della volontà da loro espressa;

    che grave risulterebbe, in particolare, la soppressione e la mancata previsione nel nuovo Statuto, rispetto agli indirizzi dati dal Consiglio Comunale con delibera n. 31 del 29 giugno 2011, delle norme che stabilivano la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del revisore contabile “su individuazione del Sindaco del Comune di Manfredonia – con proprio decreto sindacale – nel rispetto degli indirizzi del Consiglio Comunale” (così come stabilito anche nella premessa della delibera di C.C. n. 31 del 29 giugno 2011);

–    che, sebbene con l’originario Statuto sociale, con la norma che disciplinava il versamento del “contributo consortile” (si fa riferimento a quel contributo che i soci sono tenuti a versare, per ogni anno di durata della società, al fine di finanziare le spese necessarie per l’organizzazione e gestione della stessa), il Consiglio Comunale aveva inteso prevedere, con un certo automatismo rispetto alla violazione commessa, la sanzioni dell’esclusione diretta per il socio che non avesse effettuato il versamento entro 90 giorni dalla data di deliberazione (art. 9, co. IV, originario Statuto), nella stesura del nuovo Statuto – contrariamente all’indirizzo espresso in tal senso dal Consiglio Comunale – il Sindaco di Manfredonia acconsentiva all’introduzione di una clausola di maggior favore per i soli soci minoritari dell’Agenzia del Turismo (non certo per il Comune di Manfredonia, sic!). Con tale nuova norma, infatti, si stabiliva che “il socio può (e non deve) essere escluso dalla società  nel caso di mancato versamento del contributo consortile, di cui al precedente art. 9, per due volte, anche non consecutive”(art. 24, co. I, lett. b), senza la previsione di alcun termine specifico né di altre precisazioni che chiarissero la portata temporale e il significato da attribuire, ai fini della sua rilevanza, alla formula letterale “per due volte”;

–    che, nella vigenza dell’originario Statuto approvato dal Consiglio Comunale di Manfredonia (delibera n. 31 del 29 giugno 2011), l’Assemblea dei soci dell’Agenzia del Turismo procedeva alla nomina degli Amministratori, la cui rappresentatività maggioritaria si sarebbe dovuta garantire al Comune di Manfredonia, e la loro individuazione sarebbe dovuta avvenire con decreto del Sindaco, da emanarsi nel rispetto degli indirizzi del Consiglio Comunale (art. 15, co. I, p. 2, dell’originario Statuto);

    che,  in  quanto  deliberata  sempre  durante  l’efficacia  dell’originario  Statuto,  anche  la  nomina  del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia del Turismo sarebbe dovuta avvenire a seguito di individuazione dello stesso con decreto del Sindaco, da emanarsi nel rispetto degli indirizzi del Consiglio Comunale (combinato disposto art. 15, co. I, p. 2, e art 21, co I, dell’originario Statuto);

    che l’Assemblea dei soci avrebbe dovuto procedere alla nomina (anche questa deliberata nel vigore del vecchio Statuto approvato dal Consiglio Comunale) del revisore dei conti dell’Agenzia del Turismo, con individuazione dello stesso con decreto del Sindaco, da emanarsi nel rispetto degli indirizzi del Consiglio Comunale (art. 25, co. I, dell’originario Statuto);

       –     che l’Agenzia del Turismo è tenuta a pianificare ogni anno il programma di attività dell’anno successivo e che i suoi soci, ai sensi dell’art. 9, co. 6, del proprio Statuto, in proporzione alle quote di capitale sociale sottoscritte da ciascuno, sono tenuti a versare alla Società un contributo annuo fissato dall’organo amministrativo, entro il 31 ottobre di ogni anno, in corrispondenza del predetto programma di attività;

       –     che il Comune di Manfredonia, con delibera di Giunta Comunale n. 234 del 07 agosto 2013, a seguito della “manifestazione dell’esigenza” da parte dell’Agenzia del Turismo “di poter disporre delle risorse finanziarie necessarie all’attuazione del programma delle attività approvato dalla sua Assemblea”, assegnava, ai sensi del detto art. 9, co. 6, dello Statuto dell’Agenzia del Turismo (di cui l’ente è socio maggioritario al 51%), la somma di € 60.000,00 in conto attuazione del programma delle attività dell’anno 2013 (???);

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Consigliere Comunale, manifestando dubbi circa il corretto operato del Sindaco di Manfredonia e della sua Giunta, nonché preoccupazione per gli eventuali pregiudizi che, da atti eventualmente assunti senza l’osservanza degli indirizzi politici espressi dal Consiglio Comunale, possano derivare per il Comune di Manfredonia, intende sapere:

a) perché nelle sedute del Consiglio Comunale del 23 dicembre 2010 prima e del 29 giugno 2011 poi, oltre all’approvazione dello Statuto dell’Agenzia del Turismo, non veniva sottoposta all’esame dei Consiglieri anche l’approvazione di uno schema di Convenzione con cui si sarebbero potuti regolare i rapporti tra l’ente locale e il consorzio, nonché prevedere la trasmissione, al Comune, degli atti fondamentali del consorzio, così come previsto dall’art. 31 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL);

b) quali sono gli estremi identificati del/i decreto/i sindacale/i con il quale/i, ai sensi dell’allora vigente Statuto sociale, il Sindaco del Comune di Manfredonia, nel rispetto degli indirizzi del Consiglio Comunale (di cui si vorrebbe conoscere tempi e forme di espressione), procedeva alla individuazione della maggioranza (3 su 5) degli Amministratori del c.d.a. dell’Agenzia del Turismo (la cui rappresentatività maggioritaria, appunto, doveva essere garantita al Comune di Manfredonia), nonché alla individuazione del suo Presidente e del revisore contabile (si chiede di conoscere i nominativi dei componenti del c.d.a. individuati dal Sindaco);

c)       nel caso in cui il Sindaco, al contrario, non vi abbia proceduto secondo i modi indicati dall’allora vigente Statuto sociale, quali sono state le diverse modalità utilizzate per la scelta dei soggetti da far nominare alle predette cariche e quali i motivi  per i quali abbia inteso, nella loro individuazione, non essere rispettoso delle clausole statutarie approvate dal Consiglio Comunale e, soprattutto, non necessario ricevere gli indirizzi dal Consiglio Comunale;

d) qual è l’ammontare del compenso del revisore contabile determinato dall’Assemblea dei soci all’atto della sua nomina;

e) quali sono le specifiche ragioni (in particolare quelle fatte valere per le clausole statutarie indicate in premessa alle lettere a, b, c, d, e, f) per le quali, in data 8 luglio 2013, con deliberazione del proprio organismo assembleare, alla quale partecipava il sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi (in rappresentanza del 51% del capitale sociale), la Società consortile a r.l. “Agenzia del Turismo” procedeva, su proposta del suo presidente, De Meo Michele (il quale, nell’occasione, accampava non meglio precisate ragioni di “migliore operatività”), all’annullamento dell’intero testo dello Statuto sociale approvato dai Consiglieri Comunali (e allegato alla delibera di C.C. n. 31 del 29 giugno 2011) e all’approvazione della sua “revisione integrale”;

f)se il S indaco del Comune di Manfredonia non ritiene che la soppressione delle dette norme (alcune delle quali vere e proprie norme d’indirizzo politico) e la loro conseguente non previsione all’interno del nuovo Statuto dell’Agenzia del Turismo, approvato con l’apporto determinante della sua volontà favorevole, integrino – come ritiene l’odierno interrogante – gli estremi di una grave inosservanza dell’indirizzo politico espresso in precedenza (con propria delibera n. 31 del 29 giugno 2011) dal Consiglio Comunale in sede d’approvazione dell’originario Statuto sociale, con conseguente mortificazione e svilimento dell’attività svolta dai Consiglieri comunali, anche in sede di Commissione permanente, nonché della volontà da loro espressa;

g) quali sono gli estremi identificativi dei provvedimenti adottati dall’organo amministrativo dell’Agenzia del Turismo ai fini dell’approvazione del programma di pianificazione delle attività svolte negli anni 2012 e 2013, e da svolgersi nel 2014; e in che tempi sono stati assunti (giorno/mese/anno);

h) qual è l’elenco delle attività pianificate dall’organo amministrativo e svolte dall’Agenzia del Turismo per gli anni 2012 e 2013, e da svolgersi nel 2014;

i)  qual è l’ammontare complessivo del contributo annuo fissato dall’Agenzia del Turismo per lo svolgimento delle attività pianificate per il 2014;

j)  in che tempi e modi l’Agenzia del Turismo “manifestava l’esigenza”, al nostro Comune, “di poter disporre delle risorse finanziarie necessarie all’attuazione del programma delle attività approvato dalla sua Assemblea”, esigenza a seguito della quale manifestazione il Comune di Manfredonia, con delibera di Giunta Comunale n. 234 del 07 agosto 2013, assegnava, ai sensi dell’art. 9, co. 6, dello Statuto dell’Agenzia del Turismo, la somma di € 60.000,00 in conto attuazione del programma delle attività dell’anno 2013 (???);   

k)  se è corretto ritenere che se il Comune di Manfredonia versava l’importo di € 60.000,00, calcolato in proporzione alla propria quota di capitale sociale sottoscritta ovvero pari al 51%, la restante parte dell’intero contributo fissato dall’organo amministrativo dell’Agenzia del Turismo per quell’anno, e che avrebbero dovuto versare gli altri soci minoritari, era pari a complessive € 57.650,00 ovvero il 49 % della complessiva somma di € 117.650,00 (e di cui, appunto, l’importo di € 60.000 rappresentava il 51%);

l) quali sono gli estremi identificativi dell’atto con cui i competenti organi dell’Agenzia del Turismo fissavano, nel detto importo di circa € 117.650,00, il contributo consortile annuo che tutti i soci avrebbero dovuto versare in corrispondenza del programma di pianificazione delle attività da svolgere nell’anno successivo; nonché quali i modi e le forme in cui il predetto atto veniva adottato;

m)  se tutti i soci minoritari provvedevano a versare le rispettive quote del detto contributo annuo (pari a € 117.650,00) e di quello fissato per il 2014 (ammesso che ne sia stato fissato uno), e, in caso negativo, di sapere quali sono stati i soci che non provvedevano al suo versamento e quali i provvedimenti che si è inteso assumere nei loro confronti o quali quelli che si intenderanno assumere;

n) quali soci dell’Agenzia del Turismo non hanno ancora provveduto al versamento dei conferimenti in proporzione alle rispettive quote di capitale sociale sottoscritte;

  • o) qual è l’attuale pianta organica dell’Agenzia del Turismo e quali sono i nominativi di tutti coloro che vi risultano assunti a qualsiasi titolo e il tipo di prestazione di lavoro da ciascuno svolta a favore dell’Agenzia, nonché l’eventuale retribuzione a essi riconosciuta.

 

                             Il Consigliere Comunale – Capogruppo IDV

                                                                                                                   Avv. Titta Cosimo

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Commenti

  • Scusate! Il revisore dei conti… eddai! mi cadete sul revisore dei contiiiii!! e ve la meritate questa interrogazione… e scusate! dico io… signor consiglier scusi questa gente! loro non sanno. Non vogliono accontentare nessuno. EGOISTI!! 🙂

    Buona serata.

    P.S.
    Sig. Cosimo io la VOTERO’ SIIIIIICURAMENTE!! LEI SI CHE SA FARE POLITICA PER GLI ALTRI!! SI CANDIDI SINDACO CHE SIIIIIIICURAMENTE USCIRA’!!!

    e tn ragion 31/01/2014 0:11 Rispondi

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